Legislatura: 19Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Primo firmatario: PASTORELLA GIULIA
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/12/2022 OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 28/12/2022
PARERE GOVERNO IL 28/12/2022
RESPINTO IL 28/12/2022
CONCLUSO IL 28/12/2022
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca alcune disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ossia la cosiddetta «riforma Cartabia», recante la delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;
tra gli interventi sulla riforma Cartabia, l'articolo 5-septies — introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato – ha precisato che le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022 con riguardo all'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse successivamente al 30 dicembre 2022;
a ben vedere, la maggioranza ha perso un'importante occasione per intervenire, in maniera organica e sistematica, sul tema dell'inappellabilità delle sentenze, con specifico riferimento a quelle di assoluzione;
infatti, il Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, all'articolo 2 statuisce il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale;
dall'esigenza di dare attuazione a questa disposizione muoveva la legge n. 46 del 2006 (cosiddetta «legge Pecorella») che, all'articolo 1, escludeva la facoltà per il pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi in cui fosse emersa una nuova prova decisiva;
tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007. La pronuncia della Consulta, ampiamente commentata in dottrina, è stata definita da alcuni studiosi come insoddisfacente, poiché non avrebbe accordato il giusto peso ai princìpi costituzionali del diritto di difesa e della presunzione di innocenza;
da quel momento in avanti, l'unico intervento in materia è stata la modifica, con legge 23 giugno 2017 n. 103, dell'articolo 603 Codice di procedura penale con l'aggiunta del comma 3-bis, il quale prevede che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»;
la nuova normativa, pur muovendo nella giusta direzione, è insufficiente. Come rilevato dal Ministro della giustizia Carlo Nordio in occasione delle sue comunicazioni presso la Commissione Giustizia del Senato, la vigente disciplina produce un paradosso, nella misura in cui una sentenza può essere riformata in peius con un procedimento puramente cartaceo di brevissima durata che può modificare e spedire all'ergastolo una persona che era stata assolta;
sempre durante le proprie comunicazioni al Senato, il Ministro Nordio ha anche affermato che occorrerebbe – tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale – tornare alla cosiddetta «legge Pecorella», riformando completamente la disciplina in materia,
impegna il Governo
ad adottare tempestivamente e comunque nel minor tempo possibile una nuova disciplina delle impugnazioni delle sentenze di assoluzione prevedendo l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero.
9/705/144. Pastorella.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritti umani
prova
revisione della legge