ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/143

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: GRUPPIONI NAIKE
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/143
presentato da
GRUPPIONI Naike
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca alcune disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ossia la cosiddetto «riforma Cartabia», recante la delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

    tale riforma rappresentava uno degli imprescindibili tasselli per la compiuta attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha individuato nella lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali un limite al potenziale di crescita dell'Italia, richiedendo una profonda revisione del nostro sistema giudiziario;

    quest'ultima, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano;

    per realizzare questa finalità, il Piano prevede – oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa – anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti;

    in questo contesto si inseriva la riforma Cartabia, sulla quale il provvedimento in esame ha scelto di intervenire. Nel testo presentato al Senato, l'articolo 6 prevedeva – in modo piuttosto incauto – di rinviare sic et sempliciter l'entrata in vigore del provvedimento al 30 dicembre 2022, sulla base di (asserite) difficoltà applicative che gli uffici giudiziari avrebbero potuto riscontrare nell'attuazione delle disposizioni immediatamente applicative del provvedimento;

    nel corso dell'esame a Palazzo Madama sono state, inoltre, introdotte alcune disposizioni di modifica puntuale al decreto legislativo n. 150 del 2022. Tra queste, l'articolo 5-quinquies reca una disciplina transitoria in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze;

    nello specifico, il comma 7, alla lettera c), prevede che l'impugnazione sia inammissibile nelle ipotesi in cui l'atto sia trasmesso ad un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o – nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali – ad un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello;

    una simile disciplina grava il difensore di un significativo onere istruttorio, facendo dipendere una conseguenza procedimentale così importante, quale è l'inammissibilità di un atto di impugnazione, dalla trasmissione dello stesso ad uno specifico indirizzo PEC;

    la norma, in particolare, non tiene in considerazione, da un lato, la complessità dell'organizzazione degli uffici giudiziari, che spesso si traduce in un dedalo di uffici ed indirizzi di posta elettronica; dall'altro, che l'invio di un atto ad un indirizzo PEC sbagliato potrebbe configurare un mero caso di errore materiale, dal quale sarebbe ingiustificabile far discendere, come detto, una conseguenza così grave come l'inammissibilità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme menzionate in premessa, al fine di adottare le conseguenti iniziative legislative volte ad eliminare la previsione di inammissibilità dell'atto di impugnazione nel caso di invio ad un indirizzo PEC errato.
9/705/143. Gruppioni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura penale

prova

riforma giudiziaria