ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/142

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: GIACHETTI ROBERTO
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/142
presentato da
GIACHETTI Roberto
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene modifiche alla normativa del cosiddetto «ergastolo ostativo» che avrebbe dovuto rispettare il pronunciamento della Corte costituzionale che con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha demandato al legislatore la definizione di un nuovo equilibrio in materia;

    detta ordinanza aveva invitato a contemperare le esigenze di prevenzione con quelle di rieducazione previste dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione a partire dal fatto che il quadro normativo fondato sulla collaborazione quale unica via per ottenere i benefici non risulterebbe compatibile con detto principio;

    la Corte ha poi rinviato la discussione della questione di legittimità, sollecitando il legislatore a provvedere; a seguito della pubblicazione del decreto in conversione l'8 novembre scorso, ha restituito gli atti alla Corte di cassazione, giudice a quo del giudizio di legittimità costituzionale, affinché possa verificare gli effetti della nuova disciplina sulla rilevanza della questione;

    anche la sentenza Viola contro Italia n. 77633-16 della Corte europea dei diritti umani ha affermato che l'ergastolo ostativo viola il divieto di trattamenti degradanti e inumani e in generale e si pone in contrasto con rispetto della dignità umana, anche perché il difetto di collaborazione potrebbe non derivare da una scelta libera e la collaborazione non dimostra di per sé l'assenza di collegamenti con l'ambiente criminale;

    in tale sentenza, la Corte rileva che «la presunzione assoluta di pericolosità insita nella mancanza di collaborazione è dunque d'ostacolo alla possibilità di riscatto del condannato che, qualunque cosa faccia durante la detenzione carceraria, si trova assoggettato a una pena immutabile e non passibile di controlli, privato di un giudice che possa valutare il suo percorso di risocializzazione»;

    il ricorso alla decretazione d'urgenza non ha permesso una verifica attenta delle nuove norme introdotte, con il rischio di non aver totalmente ottemperato alle raccomandazioni della Consulta e della CEDU,

impegna il Governo

a istituire un gruppo di lavoro presso il Ministero della giustizia affinché proceda a una verifica puntuale del provvedimento e a un monitoraggio costante dei suoi effetti e relazioni entro sei mesi alle Camere al fine di valutare eventuali correttivi che mettano al riparo da futuri pronunciamenti di incostituzionalità ovvero ulteriori condanne da parte della CEDU.
9/705/142. Giachetti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trattamento crudele e degradante

diritti umani

revisione della legge