ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/141

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: BONETTI ELENA
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/141
presentato da
BONETTI Elena
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 7, reca alcune modifiche estremamente rilevanti al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

    quest'ultimo aveva introdotto l'obbligo della vaccinazione contro il COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, nonché nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali;

    l'obbligo era altresì, allargato ai lavoratori, anche esterni, operanti in tali strutture oltre che agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie;

    la misura introdotta nell'aprile del 2021, prorogata poi in ultimo fino al 31 dicembre 2022, trovava proprio fondamento nel fatto che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative di coloro i quali si trovano a stretto contatto con pazienti ospedalieri, residenti delle strutture sanitarie assistite per evitare, quanto più possibile, le possibilità di contagio, ovvero di sintomaticità grave, tra operatori sanitari e i pazienti stessi, nonché con tutti gli altri contatti indiretti che avvengono al di fuori delle strutture;

    in caso di mancato adempimento, era determinata la sospensione dall'esercizio della professione, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa o dei tirocini pratico-valutativi, oltre all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro;

    si rammenta, altresì, che in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, la vaccinazione poteva essere omessa o differita;

    va peraltro specificato che la stessa Corte costituzionale ha affermato per mezzo comunicato stampa, in attesa del deposito di una sentenza in merito, la legittimità delle norme transitorie sull'obbligo vaccinale e sull'esclusione, in caso di inadempimento e per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, della corresponsione degli emolumenti a carico del datore di lavoro;

    la Corte, quindi, ha ritenuto inammissibile per ragioni processuali la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale, di svolgere l'attività lavorativa quando non implichi contatti interpersonali;

    nonostante le palesi motivazioni di tutela della salute pubblica alla base di queste misure di natura transitoria, con il provvedimento in esame si è deciso di prevedere la sospensione fino al 30 giugno 2023 delle sanzioni previste,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme menzionate in premessa, al fine di adottare le conseguenti iniziative legislative volte a ripristinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 per i casi di inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte degli esercenti le professioni sanitarie.
9/705/141. Bonetti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

protezione del consumatore

diritto alla salute