ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/138

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: MARATTIN LUIGI
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/138
presentato da
MARATTIN Luigi
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del decreto-legge in esame rinvia dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della delega per la riforma del processo penale;

    la legge n. 134 del 2021 ha delegato il Governo a una profonda riforma del processo penale, ma senza intervenire direttamente sulla custodia cautelare;

    l'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, riscrive il comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 150 (comma 1, lettera a)) in materia di misure cautelari personali, prevedendo che esse, ove in corso di esecuzione, perdono efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina (e quindi dal 1° gennaio 2023), l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela;

    secondo i dati dell'ultima Relazione al Parlamento su misure cautelari personali e riparazione per ingiusta detenzione, nel 2021 sono state emesse 24.000 misure di custodia cautelare in carcere; una misura cautelare coercitiva su tre emesse è quella carceraria (29,7 per cento);

    le misure cautelari custodiali (carcere – arresti domiciliari – luogo cura) costituiscono il 55 per cento circa di tutte le misure emesse; tale percentuale era stata del 64 per cento nel 2018 e del 67 per cento nel 2017; la somma di arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere o nei luoghi di cura si è assestata negli ultimi anni attorno ai 50 mila casi annui;

    sempre in base all'ultima relazione, 1 misura su 10 è stata emessa in un procedimento che ha avuto poi come esito l'assoluzione o il proscioglimento; tale percentuale era stata quasi doppia l'anno precedente;

    nel 2021 l'Italia ha speso oltre 25 milioni per le ingiuste detenzioni;

    l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, prevede una prognosi complessa sulla quale il legislatore è intervenuto nel 2015: tuttavia la giurisprudenza si è spesso orientata su interpretazioni estensive che hanno giustificato l'applicazione delle misure anche a molta distanza di tempo dai fatti e su pericoli del tutto privi di concretezza; per non parlare di acrobatiche prognosi di recidiva per soggetti incensurati;

    alla luce dei dati illustrati, sarebbe quanto mai opportuno assicurare al soggetto destinatario della misura cautelare la possibilità di difendersi, in modo che l'interrogatorio possa svolgersi, per quanto possibile, prima che si varchi la soglia del carcere, con la possibilità di chiarire preventivamente il quadro ed evitare il carcere,

impegna il Governo

a modificare la disciplina vigente prevedendo che, salvo che per i gravi reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 274, comma 1, lettera b), dello stesso codice, l'esecuzione degli arresti domiciliari e della custodia in carcere sia preceduta da un'udienza in camera di consiglio davanti al giudice che procede in composizione collegiale, nella quale si proceda all'interrogatorio dell'indagato ovvero dell'imputato e si instauri un contraddittorio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche attraverso la valutazione di misure meno invasive di soddisfacimento delle stesse.
9/705/138. Marattin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

danno

regime penitenziario

relazione