Legislatura: 19Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Primo firmatario: FARAONE DAVIDE
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/12/2022 OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 28/12/2022
PARERE GOVERNO IL 28/12/2022
RESPINTO IL 28/12/2022
CONCLUSO IL 28/12/2022
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca alcune disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ossia la cosiddetta «riforma Cartabia», recante la delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;
tale riforma rappresentava uno degli imprescindibili tasselli per la compiuta attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha individuato nella lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali un limite al potenziale di crescita dell'Italia, richiedendo una profonda revisione del nostro sistema giudiziario;
quest'ultima, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano;
per realizzare questa finalità, il Piano prevede – oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa – anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti;
gli articoli da 5-bis a 5-terdecies, inseriti nel corso dell'esame da parte del Senato, sarebbero volti ad ovviare ad alcuni dubbi interpretativi di diritto intertemporale sorti con riguardo al decreto legislativo n. 150 del 2022, di riforma della giustizia penale (la cosiddetta riforma Cartabia), la cui entrata in vigore è stata rinviata al 30 dicembre 2022 proprio dall'articolo 6 del decreto-legge in conversione, sulla base di (asserite) difficoltà applicative che gli uffici giudiziari avrebbero potuto riscontrare nell'attuazione delle disposizioni immediatamente applicative del provvedimento;
secondo il principio del tempus regit actum le disposizioni processuali si applicano a tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore;
il 7 novembre l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, in un documento titolato «Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150», ha «inventato» una norma transitoria per le «sanzioni» contro la stasi nelle indagini, prevedendo che esse non si applicano ai procedimenti in corso, in contraddizione con il principio del «tempus regit actum»,
impegna il Governo
ad intervenire nel primo provvedimento normativo utile, prevedendo che le disposizioni processuali contenute nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 si applichino a tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
9/705/137. Faraone.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):riforma giudiziaria
sistema giudiziario