ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/132

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: BRUNO RAFFAELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/12/2022
Resoconto BRUNO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 28/12/2022

DISCUSSIONE IL 28/12/2022

ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/132
presentato da
BRUNO Raffaele
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge in esame intervengono sul tema dell'accesso ai benefìci penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefìci stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, legge sull'ordinamento penitenziario);

    la funzione rieducativa della pena trova il suo riconoscimento nel terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, il quale sancisce che: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;

    il principio costituzionale che attribuisce alla pena una finalità rieducativa presenta profili di tensione con la previsione di una pena perpetua, che, alla base, impedisce il recupero sociale del condannato, destinato all'isolamento carcerario fino alla morte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le necessarie misure volte all'assunzione di scelte di politica giudiziaria tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.
9/705/132. (Testo modificato nel corso della seduta) Bruno, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Pavanelli, Carmina.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

reinserimento sociale

sospensione di pena

diritto penitenziario