Legislatura: 19Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Primo firmatario: PENZA PASQUALINO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 FEDE GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/12/2022 OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 28/12/2022
NON ACCOLTO IL 28/12/2022
PARERE GOVERNO IL 28/12/2022
RESPINTO IL 28/12/2022
CONCLUSO IL 28/12/2022
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-bis apporta modifiche alla disciplina transitoria prevista dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di modifica del regime di procedibilità di alcuni reati;
l'articolo 5-sexies introduce nel citato decreto legislativo n. 150 del 2022, un nuovo articolo (articolo 88-bis) recante la disciplina transitoria in materia di indagini preliminari per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma in relazione alle notizie di reato già iscritte a tale data ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o per determinati reati collegati a livello investigativo;
l'articolo 5-septies precisa che le modifiche apportate dal citato decreto legislativo n. 150 del 2022 con riguardo all'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse successivamente al 30 dicembre 2022;
l'articolo 5-octies chiarisce le tempistiche circa l'operatività della disciplina inerente l'udienza predibattimentale rispetto ai procedimenti penali per cui, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 150 del 2022, sia già stato emesso il decreto di citazione a giudizio;
l'articolo 5-novies dispone che l'entrata in vigore delle norme che introducono l'istituto della giustizia riparativa nell'ambito del diritto penale e processuale penale sia differita di sei mesi rispetto all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 150 del 2022;
l'articolo 5-decies specifica che le novelle apportate dal citato decreto legislativo n. 150 del 2022 con riguardo alla facoltà della parte che vi ha interesse di richiedere – nel caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – la rinnovazione degli esami già svolti salvo che essi siano stati integralmente documentati con registrazione audiovisiva, non si applichino quando le dichiarazioni di cui si chiede la rinnovazione siano state rese anteriormente al 1° gennaio 2023;
l'articolo 5-undecies interviene sulla decorrenza del termine di applicazione dell'obbligo di videoregistrazione dell'assunzione di dichiarazioni, prevedendo che il predetto obbligo si applichi decorsi sei mesi (anziché un anno) dall'entrata in vigore della riforma;
l'articolo 5-duodecies è volto a stabilire le modalità di transizione dal precedente regime di impugnazione a quello disciplinato nel citato decreto legislativo n. 150 del 2022 attuativo della riforma del processo penale;
l'articolo 5-terdecies reca l'inserimento nel citato decreto legislativo n. 150 2022, attuativo della riforma del processo penale, di una disposizione transitoria volta a prevedere che ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive (previste dalla disciplina previgente al decreto legislativo medesimo) e ai relativi provvedimenti di conversione continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di iscrizione nel casellario giudiziale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma del processo penale (30 dicembre 2022);
il decreto-legge in esame interviene, dunque, sul citato decreto legislativo n. 150 del 2022 con il quale sono state apportate modifiche al codice penale e al codice di procedura penale tra le quali si annoverano;
le disposizioni normative di cui all'articolo 2 che vanno a modificare il regime di procedibilità per alcuni reati,
impegna il Governo
ad intraprendere iniziative di carattere normativo volte a prevedere la revisione del catalogo dei reati di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ai quali è stato modificato il regime di procedibilità, in particolare quelli che creano particolari intimidazioni ai cittadini o risultano di difficile emersione come i reati di: lesione personale, violenza privata, sequestro di persona, minaccia, truffa, frode informatica, turbativa violenta del possesso di cose immobili.
9/705/129. Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Fede, Carotenuto, Quartini, Pavanelli, Carmina.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):reato
applicazione della legge
sanzione penale