ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/117

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: SPORTIELLO GILDA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
FURFARO MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 28/12/2022
CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
PAGANO UBALDO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 28/12/2022
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/117
presentato da
SPORTIELLO Gilda
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del provvedimento all'esame reca disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e, più in particolare:

     si anticipa al 1° novembre 2022, rispetto alla data del 31 dicembre 2022, la cessazione dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;

     si sospendono, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento all'esame e fino al 30 giugno 2023, le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni conseguenti all'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione previsto, fino al 15 giugno 2022, per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni nonché per specifiche categorie di lavoratori a prescindere dall'età;

     si differisce, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, il termine di vigenza dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia da COVID-19, posticipando al 1° luglio 2023, anziché al 1° gennaio 2023, il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità viene posticipato;

    il provvedimento in esame va dunque a modificare quanto disciplinato dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 che prevedeva un obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle para-farmacie e negli studi professionali, fissando un termine ultimo al 31 dicembre 2022, anticipando detto termine al 1° novembre 2022; il Ministro della salute Schillaci ha spiegato la ratio della predetta cancellazione dell'obbligo vaccinale per i sanitari, a partire dal 1° novembre, nel modo che segue: «Il quadro epidemiologico è mutato, in particolare dai dati si vede che l'impatto su ospedali è limitato e che c'è una diminuzione dei contagi e la stabilizzazione nell'occupazione degli ospedali. A ciò si aggiunge la carenza del personale medico: quindi aver rimesso a lavorare questi medici non vaccinati serve a contrastare la carenza e garantire il diritto alla salute»;

    la Corte costituzionale con il comunicato del 1° dicembre 2022, nelle more del deposito della sentenza, in riferimento all'obbligo vaccinale a tutela della salute, «ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale, di svolgere l'attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali. Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario. Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.»;

    a commento del succitato comunicato della Corte il presidente della FNOMCEO Filippo Anelli, ha affermato «Un grande riconoscimento per i vaccini, considerati strumenti fondamentali per combattere la pandemia, al punto che la Consulta approva le decisioni del Governo di introdurre l'obbligo, considerandole come non irragionevoli né sproporzionate. Le ragioni della scienza sulla efficacia dei vaccini per la protezione della popolazione sono state riconosciute, così come sono state testimoniate dalla adesione della stragrande maggioranza degli italiani, che si sono sottoposti alla vaccinazione, e dai 470.000 medici e odontoiatri italiani che hanno adempiuto all'obbligo vaccinale: il 99,2 per cento, ossia la quasi totalità»;

    dal report dell'Istituto superiore di sanità (ISS), relativo all'ultimo monitoraggio dei dati relativi alla settimana 5 novembre 2022-11 dicembre 2022 (aggiornati al 14 dicembre 2022), si evince che l'incidenza di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in Italia è in lieve diminuzione rispetto alla precedente settimana e che rimane contenuto l'impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto in lieve aumento nelle aree mediche ed in lieve diminuzione in terapia intensiva;

    tuttavia, nel predetto report, si ribadisce la necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l'uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento e si ribadisce altresì come l'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto clinico dell'epidemia,

impegna il Governo

ad assumere le più opportune iniziative affinché, in relazione all'attuale quadro epidemiologico, vi sia la necessaria coerenza tra le iniziative governative e la comunità scientifica che, per il tramite dell'Istituto superiore della sanità, ribadisce ancora oggi la necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, come ad esempio l'uso della mascherina ovvero l'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, tenuto conto che, come ribadito dall'Istituto superiore della sanità medesimo, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto clinico dell'epidemia.
9/705/117. Sportiello, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Ascari, Furfaro, Carotenuto, Quartini, Ubaldo Pagano, Pavanelli, Carmina.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

vaccino

politica sanitaria