ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: MISTO-+EUROPA
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MAGI RICCARDO MISTO-+EUROPA 28/12/2022
DELLA VEDOVA BENEDETTO MISTO-+EUROPA 28/12/2022
PROVENZANO GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/011
presentato da
PASTORINO Luca
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli da 1 a 3 del provvedimento in esame intervengono sul tema dell'accesso ai benefìci penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, legge sull'ordinamento penitenziario;

    in particolare, l'articolo 1, tra l'altro, esclude dal novero dei reati ostativi i delitti contro la pubblica amministrazione ed estende il regime differenziato per l'accesso ai benefìci anche ai reati non ostativi, ma che siano caratterizzati da nesso teleologico con tali reati;

    l'articolo 2, inoltre, interviene sulla disciplina in materia di liberazione condizionale (comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152);

    l'articolo 3, infine, prevede una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati «ostativi» commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale;

    di tutta evidenza, si tratta di un provvedimento che risponde ad un'esigenza da ricercarsi a livello costituzionale, e in particolare nel principio della finalità rieducativa della pena, contenuto nell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. Oggetto del provvedimento in esame è, quindi, l'ordinamento penitenziario nella sua finalità rieducativa, e, precisamente, le misure premiali pensate per riconoscere un eventuale impegno dei condannati;

    il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», all'articolo 28, in tema di misure premiali straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, ha stabilito che al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, oggetto del provvedimento in esame, all'articolo 52;

    il comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge sopracitato, come modificato dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», ha disposto che in ogni caso la durata delle licenze premio sarebbe terminata il 31 marzo 2022;

    in base ai dati forniti dal Ministero della giustizia, risulta che al 30 aprile 2022 i detenuti presenti nelle carceri italiane fossero 54.595, a fronte di una capienza regolamentare di 50.853 posti, con un tasso di sovraffollamento carcerario pari al 107,35 per cento: una situazione di sovraffollamento che rimane, quindi, a tutt'oggi molto preoccupante e che determina gravi violazioni dei diritti dei detenuti,

impegna il Governo

a stabilire, nel prossimo provvedimento utile, che le persone ammesse alla licenza speciale di cui all'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura, siano ammesse alla liberazione condizionale.
9/705/11. Pastorino, Magi, Della Vedova, Provenzano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sospensione di pena

diritto alla salute

detenuto