ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/106

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: BARZOTTI VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
FENU EMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
IARIA ANTONINO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/12/2022
Resoconto BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/12/2022

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/106
presentato da
BARZOTTI Valentina
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge n. 705: «Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali», prevede disposizioni in materia di reati ostativi, istituzione del delitto di rave party nonché norme in materia di sanità;

   considerato che:

    l'articolo 1 nello specifico reca la modifica dell'ordinamento penitenziario in tema dell'accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia, in risposta a quanto in più circostanze affermato dalla Corte costituzionale (si veda tra le altre l'ordinanza n. 97 del 2021);

    in particolare la novella legislativa intervenendo sulla struttura dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità sociale ostativa alla concessione dei benefici in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo;

    la struttura dell'articolo 4-bis, così come disciplinato dal disegno di legge in esame, si fonda su di un doppio binario trattamentale, caratterizzato da un regime più rigido per alcune categorie di condannati ed un circuito ordinario per gli autori degli illeciti non rientranti nel novero dei cosiddetti reati ostativi. Nello specifico il comma 1 mantiene come requisito insuperabile la collaborazione ai fini dell'ottenimento dei benefici, mentre i commi successivi (1-bis e 1-bis.1) attengono a fattispecie per le quali non è necessaria la collaborazione per usufruirne. Il catalogo dei delitti previsti nel comma 1-bis ha ad oggetto ipotesi associative, il comma 1-bis.1 monosoggettive. Il successivo comma 1-bis.2 dispone che nelle ipotesi in cui un reato previsto nel catalogo dei delitti di cui al comma 1-bis.1 sia realizzato in forma associativa si applichino le disposizioni del comma 1-bis;

    un ulteriore comma è il successivo 1-ter – non toccato dalla riforma –, per mezzo del quale si prevede che per una determinata categoria di delitti di particolare allarme sociale, qualora non siano presenti elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ai fini della concessione dei benefici sia sufficiente seguire la procedura dettata dal comma 2-bis, ossia l'acquisizione di dettagliate informazioni dal questore, ossia una procedura sicuramente meno rigorosa;

    al riguardo, quindi, deve richiamarsi l'attenzione sulla circostanza che la previsione di cui al comma 1-bis.2 stabilisce l'applicazione dei più severi requisiti di cui al precedente comma 1-bis nel caso in cui i delitti indicati al comma 1-bis.1 siano commessi in forma associativa. Il decreto-legge in conversione, come detto, ha però lasciato inalterata la formulazione del comma 1-ter dell'articolo 4-bis citato che prevede per alcune di queste ipotesi associative requisiti meno severi per l'accesso ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario;

   considerato ulteriormente che:

    il problema di coordinamento normativo che si pone si sostanzia nel fatto che per alcune ipotesi di reati associativi (si tratta, tra l'altro, delle ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta, e all'acquisto e all'alienazione di schiavi, nonché per le associazioni a delinquere finalizzate all'immigrazione illegale e al traffico di clandestino con riferimento alle ipotesi aggravate) verrebbe contemporaneamente prevista l'applicazione di due distinte procedure per la concessione dei benefici penitenziari, fra loro contraddittorie;

   considerato infine che:

    il Movimento 5 Stelle ha presentato emendamenti (confronta 1.119 al Senato e 1.1. alla Camera) sia al Senato che alla Camera volti a sanare tale vulnus del testo, ma forse non è stata compresa la ratio degli stessi in quanto la maggioranza era al momento troppo presa dal voler eliminare dal circuito ostativo i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione commessi anche in forma associativa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa affinché, primo provvedimento utile, possa essere sanato questo errore di coordinamento del testo, che altrimenti comporterà una sicura paralisi dell'attività della magistratura di sorveglianza nell'ambito dell'espressione dei pareri relativamente a quei delitti ricompresi in differenti commi del citato articolo 4-bis.
9/705/106. Barzotti, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Ascari, Fenu, Iaria, Marianna Ricciardi, Pavanelli, Carmina.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

migrazione illegale

traffico illecito

diritto penitenziario