ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/101

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: CAROTENUTO DARIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
CARAMIELLO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
TORTO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
LOVECCHIO GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/12/2022
Resoconto CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/12/2022

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/101
presentato da
CAROTENUTO Dario
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, reca misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto di raduni illegali;

    l'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, apporta modifiche alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 150 del 2022 in materia di modifica del regime di procedibilità di alcuni reati, riscrivendo in primo luogo il comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 150 del 2022 (comma 1, lettera a));

    il nuovo comma 2 interviene in materia di misure cautelari personali, prevedendo che esse, ove in corso di esecuzione, perdono efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina (e quindi dal 1° gennaio 2023), l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A tal fine, l'autorità giudiziaria è chiamata ad effettuare ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria;

    l'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2022 ha modificato il regime di procedibilità di diversi reati tra cui alcuni reati che creano particolari intimidazioni ai cittadini, quali, a titolo esemplificativo, i reati di lesione personale, violenza privata, sequestro di persona, minaccia, truffa, frode informatica, turbativa violenta del possesso di cose immobili, reati che sono diventati procedibili a querela di parte;

    il termine di appena venti giorni – come sottolineato da tutti gli illustri auditi nel corso delle audizioni tenutesi sul provvedimento il 15 dicembre 2022 nella Commissione giustizia della Camera dei deputati – stabilito dall'articolo 5-bis comma 2 del provvedimento, entro il quale, a pena di perdita di efficacia delle misure cautelari personali, deve essere acquisita la querela di parte, è un termine assolutamente inadeguato, troppo breve, tale da rendere nella pratica inesigibile tale adempimento sia da parte dell'autorità giudiziaria, sia da parte della persona offesa e tale da provocare l'automatica caducazione di migliaia di misure cautelari personali, a detrimento della effettività della tutela della persona offesa e della sicurezza della collettività;

   considerato che in relazione ai termini per l'acquisizione della querela, l'articolo 5-bis comma 2 del provvedimento in esame non contiene alcuna distinzione tra il caso in cui la persona offesa sia residente, dimorante o domiciliata in Italia, e il caso in cui la persona offesa sia invece residente, dimorante o domiciliata all'estero;

   considerato che l'impossibilità di acquisire la querela nel brevissimo tempo di venti giorni si manifesta in maniera ancora più evidente nel caso in cui l'autorità giudiziaria debba ricercare ed avvertire della necessità della querela la persona offesa che sia residente, dimorante o domiciliata all'estero e dopo averla trovata ed avvisata, debba acquisirne la querela,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di a prevedere un termine più ampio e congruo, pari, nel caso in cui la persona offesa sia residente, dimorante o domiciliata all'estero, ad almeno centocinquanta giorni, entro il quale, a pena di perdita di efficacia delle misure cautelari personali, deve essere acquisita la querela di parte, in relazione a quei reati che l'articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso procedibili a querela di parte.
9/705/101. Carotenuto, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Caramiello, Torto, Lovecchio, Pavanelli, Carmina.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

reato

delitto contro la persona

sequestro di persona