ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: DELLA VEDOVA BENEDETTO
Gruppo: MISTO-+EUROPA
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MAGI RICCARDO MISTO-+EUROPA 28/12/2022
PASTORINO LUCA MISTO-+EUROPA 28/12/2022
PROVENZANO GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 28/12/2022
ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/12/2022
ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/010
presentato da
DELLA VEDOVA Benedetto
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone il superamento della presunzione assoluta di perdurante pericolosità sociale ostativa alla concessione di benefìci penitenziari in favore dei detenuti non collaboranti che siano stati condannati per specifici reati, particolarmente gravi, di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, trasformandola in relativa;

    il medesimo articolo, stabilisce, infatti, che i benefici penitenziari possano essere concessi anche in assenza di collaborazione della giustizia, sebbene in presenza di stringenti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo;

    l'articolo 2 del provvedimento in esame, intervenendo sulla disciplina in materia di liberazione condizionale, con riguardo alle condizioni di accesso all'istituto da parte dei condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi, non collaboranti, estende l'applicazione dei nuovi criteri e delle condizioni individuate ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari, di cui all'articolo 4-bis della legge, anche all'istituto della liberazione condizionale;

    con ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale, oltre a sottolineare l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo per accedere alla liberazione condizionale, demandando altresì al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da garantire il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, ha chiaramente specificato che la presunzione di pericolosità gravante sul condannato debba poter essere superata anche in base a fattori diversi dalla collaborazione che siano indicativi del percorso di risocializzazione dell'interessato;

    il provvedimento in esame, all'articolo 1, modificando l'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, si limita a stabilire che i detenuti e gli internati per delitti cosiddetti ostativi, ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari, e quindi alla liberazione condizionale, debbano allegare all'istanza: «elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi», e che il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa;

    il provvedimento in esame, oltre a non fornire ai destinatari della norma in esame informazioni utili ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale, non individuando quali debbano essere gli elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, con il contesto, nonché il pericolo di un loro ripristino, non introduce disposizioni volte espressamente a favorire le condizioni affinché il detenuto partecipi con esito positivo al percorso rieducativo e di risocializzazione, in armonia con l'articolo 27 della Costituzione, né affinché siano messe in atto iniziative di giustizia riparativa, da parte dei condannati, a favore delle vittime,

impegna il Governo

ad individuare, nel prossimo provvedimento utile, specifici percorsi di giustizia riparativa destinati ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, che coinvolgano figure di educatori, psicologi e assistenti sociali, tra i quali, a titolo esemplificativo, il dialogo riparativo e la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede, espressamente finalizzati all'accesso dei detenuti che vi partecipino con esito positivo ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale, nonché alla ricollocazione sociale del reo.
9/705/10. Della Vedova, Magi, Pastorino, Provenzano, Zaratti, Zanella.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sospensione di pena