ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00338/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 43 del 25/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: GIANASSI FEDERICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 25/01/2023


Stato iter:
25/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/01/2023
SISTO FRANCESCO PAOLO VICE MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/01/2023

ACCOLTO IL 25/01/2023

PARERE GOVERNO IL 25/01/2023

APPROVATO IL 25/01/2023

CONCLUSO IL 25/01/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00338/008
presentato da
GIANASSI Federico
testo di
Mercoledì 25 gennaio 2023, seduta n. 43

   La Camera,

   in sede di esame dell'A.C. 338, «disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene a disciplinare un tema, quello dell'equo compenso delle prestazioni professionali, che consideriamo fondamentale, che si rifà ad un principio presente nell'articolo 36 della Costituzione, che recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;

    la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella XVII legislatura, con la finalità di porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese (PMI);

    sono stati infatti approvati in rapida successione l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, (cd. decreto fiscale), e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo;

    il tema dell'equo compenso per i professionisti rimane, comunque, particolarmente sentito, importante e delicato, poiché riguarda la vita di centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici italiani, che rappresentano un settore altamente specializzato e di grandissimo valore per la nostra economia;

    in un particolare contesto economico come quello in cui ci muoviamo adesso, esasperato dagli effetti della pandemia di COVID-19, delle guerre, della crisi economica, appare, ad oggi, sempre più attuale e urgente completare al meglio la disciplina che lo regola;

    pur condividendo l'impianto normativo in esame, ci appaiono necessarie alcune integrazioni e correzioni rispetto alla disciplina, in particolare con riferimento alla possibilità di ampliare il campo delle tutele in materia di equo compenso, che non faccia distinzioni fra professionisti ordinistici e non ordinistici, salvaguardando il più possibile la qualità del lavoro e la competenza, considerato che tale ampliamento in realtà oltre a garantire tutele più ampie, non scalfisce affatto le prerogative dei professionisti del settore ordinistico ma al contrario le rafforza, alla possibilità di ridurre i requisiti dimensionali che caratterizzano le imprese a favore delle quali sono svolte le prestazioni d'opera intellettuale, nonché a considerare l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione, così come a rivedere il meccanismo sanzionatorio che demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina, una previsione che rischia generare dei rischi per i professionisti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa al fine di rivalutare, nell'ambito delle proprie prerogative, l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.
9/338/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Gianassi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

piccole e medie imprese

retribuzione del lavoro

accesso alla professione