ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01517/039

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 190 del 07/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: CAFIERO DE RAHO FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2023
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2023
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2023
COLUCCI ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2023
AURIEMMA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2023
PENZA PASQUALINO MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2023
RICCIARDI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2023


Stato iter:
08/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/11/2023
Resoconto OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 08/11/2023
Resoconto CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

ACCOLTO IL 07/11/2023

PARERE GOVERNO IL 07/11/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 07/11/2023

DISCUSSIONE IL 08/11/2023

APPROVATO IL 08/11/2023

CONCLUSO IL 08/11/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01517/039
presentato da
CAFIERO DE RAHO Federico
testo presentato
Martedì 7 novembre 2023
modificato
Mercoledì 8 novembre 2023, seduta n. 191

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, introducendo disposizioni volte al contrasto della criminalità minorile e dell'elusione scolastica;

    l'atto interviene su diversi aspetti attinenti altresì all'applicazione delle misure cautelari disposte nei confronti di indagati minori di età, quali i presupposti di applicabilità delle misure cautelari ed un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose, al fine di rispondere alle caratteristiche di maggiore pericolosità e lesività acquisite nei tempi recenti dalla criminalità minorile, di approntare una risposta sanzionatoria ed altresì dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificità della condizione dell'autore di reato minorenne;

    in particolare, tra le modifiche proposte, si riduce da cinque a quattro anni il limite edittale previsto per l'applicazione delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare; è stato soppresso il limite massimo di un mese per la durata della misura della custodia cautelare disposta a seguito delle gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni derivanti dalla misura del collocamento in comunità. Si è poi prevista la riduzione da cinque a quattro anni del limite edittale per l'applicazione della custodia cautelare, nell'ipotesi di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni connesse alla predetta misura del collocamento in comunità;

    si è, inoltre, introdotto nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 il comma 4-bis, il quale dispone che qualora le esigenze cautelari risultino aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura del collocamento in comunità con quella della custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. La sostituzione della misura del collocamento in comunità con la custodia cautelare potrà quindi essere disposta, sia nell'ipotesi di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni connesse al collocamento in comunità, sia nell'ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari;

    il decreto-legge, modificando il comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448, da un lato, abbassa da 9 a 6 anni la soglia edittale che consente di applicare la misura detentiva, e, dall'altro, amplia il catalogo di reati per i quali è applicabile la custodia cautelare. Si modificano anche i termini di durata massima della custodia cautelare, che per i minorenni sono attualmente ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici;

    si ricordi che il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 circoscrive la tipologia delle misure cautelari applicabili, in ossequio al principio di tassatività-tipicità, ai minori. Al contempo, oltre al rispetto dei principi di non obbligatorietà, della massima flessibilità e gradualità, il procedimento de libertate nei confronti di imputati minorenni deve garantire che non vengano interrotti i processi educativi in atto e deve assicurare il computo della diminuente della minore età ai fini della determinazione della pena;

    con riguardo alla determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, la normativa minorile prevede criteri più stringenti rispetto alla disciplina dettata dall'articolo 280 del codice di rito con riguardo agli imputati «adulti». Oltre ad essere previste soglie minime di pena più alte oltre le quali il provvedimento cautelare si giustifica, vengono individuati tetti edittali differenziati per le varie misure;

   sotto altro profilo, si tenga presente, altresì, quanto imposto a livello europeo ed internazionale in materia di garanzie procedurali per i minori in contatto con la giustizia penale:

    la Direttiva europea n. 800/16 fissa principi e garanzie fondamentali per i minori. In particolare, l'art. 10 stabilisce espressamente che il ricorso alla limitazione della libertà debba essere per i minorenni misura di extrema ratio e che debba durare il minor tempo possibile e soggetta al controllo giudiziario periodico. Debbono essere previste delle misure alternative alla detenzione (articolo 11) e in caso di detenzione, la stessa deve essere adattata alle esigenze del minorenne e salvaguardarne i percorsi di formazione ed istruzione così come l'accesso al diritto alla salute (articolo 12);

    similmente, la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989 fissa disposizioni cogenti per gli Stati che la hanno recepita e fissa espressamente, oltre ai principi di non discriminazione (articolo 2), dell'interesse superiore del minore (articolo 3), il diritto di essere ascoltato e di partecipare al processo e alle sue fasi (articolo 12), anche che la giustizia minorile debba avere un approccio pedagogico ed individualizzato, con garanzie procedurali (articolo 40) e che la deprivazione della libertà costituisce misura di extrema ratio (articolo 37) e deve perdurare il minor tempo possibile,

impegna il Governo:

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte dal provvedimento individuato in premessa, allo scopo di verificare l'impatto della nuova disciplina in termini di rispetto dei principi cui deve essere ispirato il procedimento de libertate nei confronti di imputati minorenni, in considerazione della specificità della condizione dell'autore.
9/1517/39. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

minore eta' civile

direttiva comunitaria

diritti del bambino