ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01517/034

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 190 del 07/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: SERRACCHIANI DEBORA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 07/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BIASE MICHELA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 07/11/2023
GIANASSI FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 07/11/2023
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 07/11/2023
ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 07/11/2023


Stato iter:
07/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/11/2023
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 07/11/2023
Resoconto SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 07/11/2023

PARERE GOVERNO IL 07/11/2023

DISCUSSIONE IL 07/11/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/11/2023

CONCLUSO IL 07/11/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01517/034
presentato da
SERRACCHIANI Debora
testo di
Martedì 7 novembre 2023, seduta n. 190

   La Camera,

   premesso che:

    pur sussistendo infatti, indubbiamente, l'esigenza di far fronte in modo organico al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla sicurezza dei minori in ambito digitale nonché all'intensificarsi di fenomeni di criminalità minorile, tali fenomeni mal si prestano ad essere affrontati con lo strumento della decretazione d'urgenza e richiederebbero risposte meditate e opportunamente approfondite in sede legislativa, ciò che non è adeguatamente consentito dai tempi necessariamente compressi del procedimento di conversione in legge di un decreto-legge; e infatti, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali;

    ancora più gravi le modifiche introdotte durante l'esame presso il Senato, che sono riuscite a peggiorare un provvedimento di legge già fortemente penalizzante per i minori, riducendo ad esempio il perimetro di applicazione della messa alla prova, ossia dello strumento più efficace nel nostro ordinamento per il loro recupero. Le norme introdotte infatti renderanno persino più facile l'ingresso in carcere per i minori che solleveranno difficoltà nelle case di comunità;

    il combinato disposto tra le norme proposte dal Governo e le modifiche introdotte al Senato determinerà un grave impatto sui penitenziari minorili, e porterà ad un aumento notevole dei detenuti negli istituti penitenziari minorili, pari anche al 20 per cento secondo quanto dichiarato da alcuni auditi al Senato, in strutture già al limite della capienza;

    verrà dunque pesantemente indebolito, in modo del tutto ingiustificabile, proprio quel modello italiano con un basso livello di reclusione dei minori (nel 2022, a fronte di circa quattordicimila arresti, erano meno di quattrocento i giovanissimi presenti negli istituti penali per minorenni) che è guardato con grande interesse nel resto del mondo, in quanto particolarmente sensibile all'istanza di reinserimento sociale del minore, in linea con l'articolo 27 della Costituzione e con il legame – da esso consacrato – tra rieducazione e umanità della pena;

    proprio per quanto sin qui osservato, un intervento organico in materia di criminalità e disagio giovanile dovrebbe intervenire in ambito penale solo in via residuale: con riferimento ai minori, il carattere sussidiario e minimale dell'intervento penale assume infatti un significato particolarmente pregnante, laddove la prevenzione e il contrasto della criminalità giovanile deve necessariamente passare per un irrobustimento delle infrastrutture educative, sociali, culturali e di comunità che – sole possono consentire di sottrarre i minori al circuito della criminalità; tutto al contrario, il decreto-legge in conversione si caratterizza per un ricorso sproporzionato allo strumento penale e, viceversa, per una attenzione minima all'articolazione di politiche educative, sociali e culturali idonee a favorire il recupero dei minori; sproporzione che emerge con grande chiarezza, sol che si pensi che – per fare un esempio – allo strumento penale viene addirittura affidato il contrasto all'abbandono scolastico;

    vanno particolarmente stigmatizzate le misure contenute nelle norme che sopprimiamo che prevedono la sostanziale equiparazione dei minori con gli adulti, con l'estensione abnorme dell'accompagnamento in flagranza, con la sostanziale equiparazione del perimetro della custodia cautelare per i minori e per gli adulti, con la estensione oltre al limite previsto ora di un mese per la custodia cautelare dei minori, con la riduzione a quattro in alcuni casi per la custodia cautelare, che viene estesa anche nel caso di sostituzione della misura di collocamento in comunità. Inoltre viene ampliato il catalogo dei reati per i minori per andare in carcere;

    le norme introdotte infatti renderanno persino più facile l'ingresso in carcere per i minori che solleveranno difficoltà nelle case di comunità; riteniamo fondamentale preservare un percorso coerente volto al reinserimento e alla rieducazione anche in relazione alle indicazioni delle normative sovranazionali, prevedendo programmi rieducati in linea con la giustizia riparativa e in coerenza con il fondamentale cardine della giustizia minorile rappresentato dalla probation;

    inoltre materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

    l'Amministrazione penitenziaria rappresenta un comparto fondamentale della Pubblica amministrazione;

    le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale: i minori, categoria fragile e interprete «principe» dei principi costituzionali, rischiano di rimanere schiacciati in un sistema asfittico e che invece di evolvere in linea con i principali paesi europei guarda, pericolosamente, all'indietro,

impegna il Governo

ad effettuare un accurato, nonché omogeneo dal punto di vista territoriale monitoraggio in merito all'impatto delle nuove norme con particolare riferimento ai flussi di minori in ingresso negli istituti penitenziari minorili, nonché ai dati relativi del sovraffollamento, ai medesimi istituti alle comunità di accoglienza, alla relativa dotazione di personale e a eventuali carenze di organico e strutturali, e, nell'ambito delle sue proprie prerogative, di conseguenza eventualmente ad adottare ulteriori iniziative normative volte alla revisione delle nuove disposizioni, con particolare riferimento a quelle che prevedono una sostanziale equiparazione, in merito alle misure cautelari, dei minori agli adulti, nonché a quelle che depotenziano il sistema della messa alla prova e della probation nella giustizia minorile, nonché a stanziare adeguate risorse per il funzionamento dell'intero comparto della giustizia minorile.
9/1517/34. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Lacarra, Zan.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esecuzione della sentenza

minore eta' civile

amministrazione del personale