ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01517/032

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 190 del 07/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: DI BIASE MICHELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 07/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 07/11/2023
GIANASSI FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 07/11/2023
ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 07/11/2023
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 07/11/2023


Stato iter:
07/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/11/2023
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 07/11/2023

PARERE GOVERNO IL 07/11/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/11/2023

CONCLUSO IL 07/11/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01517/032
presentato da
DI BIASE Michela
testo di
Martedì 7 novembre 2023, seduta n. 190

   La Camera,

   premesso che:

    pur sussistendo infatti, indubbiamente, l'esigenza di far fronte in modo organico al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla sicurezza dei minori in ambito digitale nonché all'intensificarsi di fenomeni di criminalità minorile, tali fenomeni mal si prestano ad essere affrontati con lo strumento della decretazione d'urgenza e richiederebbero risposte meditate e opportunamente approfondite in sede legislativa, ciò che non è adeguatamente consentito dai tempi necessariamente compressi del procedimento di conversione in legge di un decreto-legge; e infatti, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di princìpi costituzionali e diritti fondamentali;

    ancora più gravi le modifiche introdotte durante l'esame presso il Senato, che sono riuscite a peggiorare un provvedimento di legge già fortemente penalizzante per i minori, riducendo ad esempio il perimetro di applicazione della messa alla prova, ossia dello strumento più efficace nel nostro ordinamento per il loro recupero. Le norme introdotte infatti renderanno persino più facile l'ingresso in carcere per i minori che solleveranno difficoltà nelle case di comunità;

    si estende notevolmente la possibilità di applicare al minore la misura della custodia cautelare prevedendo che la stessa possa essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni, in luogo dei nove sinora previsti; e che al di fuori di tali casi, la custodia cautelare possa comunque essere applicata qualora si proceda – oltre che per alcuni dei delitti per i quali l'articolo 380 codice di procedura penale prevede l'arresto in flagranza (e in particolare: furto aggravato, furto in abitazione e furto con strappo, illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo), nonché per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti – anche per i delitti di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale; al di là delle singole ipotesi di delitto, l'estensione della possibilità di applicare la custodia cautelare al minore restringe notevolmente, per converso, la possibilità di applicare misure alternative maggiormente idonee a favorire percorsi di reinserimento, assicurando egualmente, al tempo stesso, la sicurezza;

    nel corso dell'esame al Senato è stata aggiunta al comma 1 dell'articolo 6 la lettera c-bis), la quale, aggiungendo il comma 5-bis all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, esclude la possibilità di accedere all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per una serie di reati di particolare gravità, quali l'omicidio aggravato, la violenza sessuale e di gruppo, limitatamente alle aggravanti di cui all'articolo 609-ter codice penale, la rapina aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 628, comma 3, n. 2 (fatto commesso ponendo taluno in stato di incapacità di volere o agire), 3 (fatto commesso da persona che fa parte di un'associazione di tipo mafioso) e 3-quinquies (fatto commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne) del codice penale;

    le modifiche introdotte durante l'esame presso il Senato sono riuscite a peggiorare un provvedimento di legge già fortemente penalizzante per i minori, riducendo ad esempio il perimetro di applicazione della messa alla prova, ossia dello strumento più efficace nel nostro ordinamento per il loro recupero;

    il combinato disposto tra le norme proposte dal Governo e le modifiche introdotte al Senato determinerà un grave impatto sui penitenziari minorili, e porterà ad un aumento notevole dei detenuti negli istituti penitenziari minorili, pari anche al 20 per cento secondo quanto dichiarato da alcuni auditi al Senato, in strutture già al limite della capienza; le norme in esame, dunque, indeboliranno gravemente proprio quel modello italiano con un basso livello di reclusione dei minori (nel 2022, a fronte di circa quattordicimila arresti, erano meno di quattrocento i giovanissimi presenti negli istituti penali per minorenni) che è guardato con grande interesse nel resto del mondo, in quanto particolarmente sensibile all'istanza di reinserimento sociale del minore, in linea con l'articolo 27 della Costituzione e con il legame – da esso consacrato – tra rieducazione e umanità della pena;

    le norme introdotte infatti renderanno persino più facile l'ingresso in carcere per i minori che solleveranno difficoltà nelle case di comunità; riteniamo fondamentale preservare un percorso coerente volto al reinserimento e alla rieducazione anche in relazione alle indicazioni delle normative sovranazionali, prevedendo programmi rieducati in linea con la giustizia riparativa e in coerenza con il fondamentale cardine della giustizia minorile rappresentato dalla probation,

impegna il Governo

ad effettuare un accurato, nonché omogeneo dal punto di vista territoriale, monitoraggio dell'impatto delle nuove norme, con particolare attenzione ai flussi di minori in ingresso negli istituti penitenziari minorili, nonché ai relativi dati del sovraffollamento, e, nell'ambito delle sue proprie prerogative, di conseguenza, eventualmente ad adottare iniziative normative volte al ripristino completo del sistema della messa alla prova e dell'intero complesso di norme per la probation nella giustizia minorile.
9/1517/32. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Zan, Lacarra.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

minore eta' civile

arresto

reinserimento sociale