ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01436/040

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 171 del 04/10/2023
Firmatari
Primo firmatario: IACONO GIOVANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 04/10/2023


Stato iter:
05/10/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/10/2023
RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 04/10/2023

PARERE GOVERNO IL 04/10/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 04/10/2023

RESPINTO IL 05/10/2023

CONCLUSO IL 05/10/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01436/040
presentato da
IACONO Giovanna
testo di
Mercoledì 4 ottobre 2023, seduta n. 171

   La Camera,

   premesso che:

    il Capo I del decreto-legge prevede misure a tutela degli utenti e dei viaggiatori;

    il Regolamento (CE) 261/2004 tutela i diritti dei passeggeri in caso di disagio motivato, prevedendo una compensazione pecuniaria immediata e il rimborso entro sette giorni da parte dei vettori aerei;

    al fine di snellire le procedure di rimborso e abbattere i costi del contenzioso, la legge 5 agosto 2022, n. 118 ha introdotto l'obbligatorietà dei tentativi di conciliazione per le controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori davanti all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e agli organismi da essa accreditati, prima del ricorso in sede giurisdizionale, includendovi anche la fattispecie di cui al Regolamento summenzionato;

    la natura complessa del sistema conciliativo istituito presso l'articolo rischia di escludere molti utenti dal pieno godimento del diritto al rimborso e, per il basso numero di organismi ADR accreditati, comporterebbe comunque un aumento del contenzioso;

   considerato che:

    la deflazione del contenzioso e il rafforzamento dell'applicazione degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie sono due target previsti dal PNRR (M1C1-R1.4);

    al momento gli istituti di risoluzione alternativa delle controversie di cui decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 non sono previsti per la risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori;

    il diritto alla difesa ex articolo 24 della Costituzione rischia di essere compromesso, viste le difficoltà tecniche per il procedimento conciliativo e le elevate spese legali a carico dell'utente o consumatore,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a individuare le opportune modalità per facilitare la composizione delle controversie di cui in premessa, contemperando il diritto alla difesa dell'utente con l'esigenza di diminuire il contenzioso.
9/1436/40. Iacono.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto viaggiatori

godimento dei diritti

consumatore