Legislatura: 19Seduta di annuncio: 171 del 04/10/2023
Primo firmatario: COSTA ENRICO
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 04/10/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 04/10/2023 SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 04/10/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 04/10/2023 RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) DICHIARAZIONE VOTO 04/10/2023 Resoconto COSTA ENRICO AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
NON ACCOLTO IL 04/10/2023
PARERE GOVERNO IL 04/10/2023
DISCUSSIONE IL 04/10/2023
RESPINTO IL 04/10/2023
CONCLUSO IL 04/10/2023
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame all'articolo 18, comma 3 – come integrato a seguito dell'approvazione in Senato di un emendamento parlamentare – prevede che, «al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del PNRR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, è aumentato a due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR»;
si interviene così su una norma rilevante della cosiddetta Delega Cartabia in materia di «porte girevoli» tra politica e magistratura, ovvero il ricollocamento dei magistrati collocati fuori ruolo a seguito dell'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali (quali capo e vice-capo dell'ufficio di gabinetto, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri nonché presso i consigli e le giunte regionali); nello specifico, l'articolo dispone il collocamento per un anno in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre Amministrazioni, in un ruolo non apicale; si prevede inoltre che trascorso l'anno il magistrato potrà tornare a svolgere le funzioni giudiziarie ma non potrà per i 3 anni successivi assumere incarichi direttivi o semidirettivi; in alternativa, si prevede il ricollocamento in ruolo e destinazione ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno;
lo stesso articolo 20 prevedeva al comma 3 una deroga per i casi in cui l'incarico cessi prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione; l'emendamento approvato estende tale periodo a due anni;
si tratta di tutta evidenza di una norma che risponde ad esigenze specifiche di qualcuno che, a quasi un anno dalla formazione del Governo, si sarebbe vista preclusa la possibilità di ambire a incarichi direttivi o semidirettivi nella vigenza della norma sopra illustrata, con palese strumentalizzazione del PNRR,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di ripristinare, nel primo provvedimento utile, il limite di un anno previsto dall'articolo 20 comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71 per tutti gli incarichi di cui al comma 1 dello stesso.
9/1436/19. Enrico Costa, Lacarra, Serracchiani.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):aiuti alla riqualificazione
emendamento