ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01436/016

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 171 del 04/10/2023
Firmatari
Primo firmatario: COSTA SERGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/10/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARAMIELLO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
SANTILLO AGOSTINO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023


Stato iter:
04/10/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/10/2023
RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 04/10/2023

PARERE GOVERNO IL 04/10/2023

RESPINTO IL 04/10/2023

CONCLUSO IL 04/10/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01436/016
presentato da
COSTA Sergio
testo di
Mercoledì 4 ottobre 2023, seduta n. 171

   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame in Senato sono stati aggiunti 12 articoli, tra questi gli articoli 11-bis e 11-ter modificano la legge 157 del 1992 in materia di attività venatoria;

    considerato, in particolare, l'articolo 11-bis, che modifica l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria; nello specifico, la lettera a) prevede che le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Ispra e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. Viene, inoltre, previsto che i citati pareri si intendono acquisiti decorso il termine previsto e che con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini in cui al comma 1 del citato articolo 18 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Si stabilisce, infine, che i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 del citato articolo 18; la lettera b) sostituisce il comma 4 del citato articolo 18, prevedendo che, in caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 104 del 2010, che disciplina il procedimento relativo alla domanda cautelare su cui è chiamato a pronunciarsi il tribunale amministrativo regionale;

    ritenuto che, entrambe le disposizioni, introdotte all'interno di un decreto di fatto «omnibus» e senza alcun carattere di urgenza, determinano una grave violazione dei principi di tutela delle specie animali ai vari livelli, incluse le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Oltre ad una ulteriore gravissima conseguenza derivante dall'abrogazione delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge n. 96 del 2010, proprio in attuazione della Direttiva «Uccelli»;

    ritenuto, inoltre, che, con l'applicazione di tali norme si vedrebbe violato l'articolo 117 comma 2 lettera s) della Costituzione, che affida allo Stato e non alle regioni, la competenza esclusiva in tema di tutela dell'ambiente e che oggi trova maggiore efficacia in virtù del combinato disposto con il novellato articolo 9;

    valutato, inoltre, che anche l'applicazione del codice del processo amministrativo appare una disposizione del tutto irragionevole, in quanto le specifiche peculiarità dei ricorsi avverso i calendari venatori richiedono necessariamente che il Giudice disponga con particolare tempestività in merito alle domande cautelari avanzate dal ricorrente. Tale necessità è determinata, in primo luogo, dalle modalità di sviluppo del procedimento amministrativo che porta alla pubblicazione dei calendari e delle successive delibere, spesso a ridosso dall'apertura della stagione venatoria per tutte o per determinate specie (anche la sera precedente) rendendo urgente valutare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari all'eventuale accoglimento della domanda cautelare, onde evitare che lo svolgimento dell'attività venatoria possa determinare pregiudizi irreversibili, in considerazione dell'unanime e logico riconoscimento di una primazia dell'interesse alla tutela della fauna selvatica rispetto a quello di svolgimento dell'attività venatoria, finalizzata a garantire la concreta attuazione dei principi costituzionali ed europei di tutela dell'ambiente e della biodiversità;

   considerato ancora che, l'articolo 11-ter modifica l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni amministrative, prevedendo, in particolare, l'introduzione di una sanzione amministrativa, in luogo della sanzione penale ad oggi applicabile, a carico dei soggetti che esercitano attività di tiro con munizioni in piombo all'interno o entro il raggio di 100 metri da zone umide o detenga tali munizioni nel percorso necessario a recarsi o rientrare dallo svolgimento di tale attività;

    ritenuto che tale disposizione crea una ingiustificata disparità tra le sanzioni penali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 133 del 2009, per talune violazioni al Regolamento «REACH» (CE) n. 1907 del 2006, rispetto alla medesima violazione attinente alla sola illecita dispersione del piombo nell'ambiente. La conseguenza di tale derubricazione consiste nella riduzione della efficacia deterrente della sanzione, che appare necessaria al fine di evitare, tra l'altro, che l'applicazione concreta del Regolamento si basi esclusivamente sul compimento di attività di controllo da parte delle forze di polizia, che determinerebbe un onere molto gravoso a carico delle stesse;

    considerata infine l'introduzione di un nuovo comma 1-ter all'articolo 31 che indica una nozione di zona umida nella quale si applica il suddetto divieto e ritenuta anche tale disposizione ingiustificata, in quanto la Commissione europea ha già avuto modo di evidenziare, nell'ambito della Procedura EUP (2023)10542, come la definizione di zona umida di cui al Regolamento, «comprende tutti i tipi di zone umide ... indipendentemente dalla loro designazione o ubicazione in un'area Ramsar ... un sito Natura 2000, una riserva naturale o un'oasi protetta» andando ad includere anche «le aree che sono parzialmente o totalmente asciutte in certi periodi dell'anno». L'elencazione della tipologia di zone umide, puntualmente ed esaustivamente indicate nell'Allegato al predetto Reg. (UE) 2021/57, è dunque più estensiva rispetto a quella prevista tanto dalla «Circolare applicativa» dei Ministri di Ambiente e Agricoltura del 9 febbraio 2023, ad oggi sottoposta al giudizio del TAR Lazio;

    tale disposizione, inoltre, per evidenti motivi di coerenza con la ratio del Regolamento stesso (consistente nella generale tutela della salute degli ecosistemi, delle specie animali e delle comunità umane, secondo il cosiddetto approccio One Health), non si riferisce, né ragionevolmente potrebbe, alle sole aree ove la caccia è comunque vietata (riserve naturali, oasi di protezione, ecc.) e che quindi sono esposte ad un rischio di contaminazione già limitato;

    valutata infine, l'introduzione di un nuovo comma 1-quater contenente una circostanza di esclusione dell'applicabilità del divieto (non contemplata nel Regolamento UE) per i casi in cui il soggetto dovesse dimostrare di detenere le munizioni di piombo «al fine di svolgere attività di tiro all'interno di poligoni costituiti da strutture chiuse o per svolgere attività diverse dall'attività di tiro» appare in evidente contrasto con il Reg. (UE) 2021/57, tanto con riferimento alla lettera della norma, quanto alle sue finalità. La Commissione europea ha chiarito come il Regolamento «stabilisca la presunzione legale che una persona che porta con sé una munizione al piombo (indipendentemente dal fatto che la munizione sia o no caricata nel fucile) all'interno o in prossimità di zone umide è considerata svolgere attività di tiro in zone umide». Grava dunque sul soggetto controllato l'onere di dimostrare il contrario per non essere sottoposto a sanzione. Tale possibilità, tuttavia, non può ridursi ad una generica dichiarazione, né a circostanze di fatto come il fucile non caricato con pallini di piombo che comunque siano nella disponibilità del controllato. In tutti i casi, l'esclusione della punibilità non può certo riferirsi alla ipotesi in cui il controllato dichiari di dovere svolgere «attività diverse dall'attività di tiro». Questa nozione, da una parte appare eccessivamente generica rendendo, di fatto, impossibile comprendere cosa si voglia intendere per «attività diverse» che non soggiacerebbero al divieto e dall'altra, contrasta con la ratio del Regolamento che adotta una interpretazione estensiva del concetto di «attività di tiro» comprendendo, ad esempio, sia il tiro sportivo, sia la caccia;

    alla luce delle numerose considerazioni esposte in premessa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere le disposizioni in materia di attività venatoria di cui gli articoli 11-bis e 11-ter del presente decreto in quanto palesemente in violazione di quanto disposto dalla nostra carta costituzionale nonché dai principali regolamenti europei in materia, ciò anche al fine di non incorrere in ulteriori procedure di infrazione internazionali, oltre, evidentemente, a garantire la primazia della tutela della fauna selvatica rispetto a quella dello svolgimento dell'attività venatoria, e conseguentemente la concreta attuazione dei principi costituzionali ed europei di tutela dell'ambiente e della biodiversità.
9/1436/16. Sergio Costa, Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

zona umida

armi da fuoco e munizioni

rischio sanitario