ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01436/015

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 171 del 04/10/2023
Firmatari
Primo firmatario: L'ABBATE PATTY
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/10/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
CARAMIELLO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
COSTA SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
SANTILLO AGOSTINO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023


Stato iter:
04/10/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/10/2023
RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 04/10/2023
Resoconto L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 04/10/2023

PARERE GOVERNO IL 04/10/2023

DISCUSSIONE IL 04/10/2023

RESPINTO IL 04/10/2023

CONCLUSO IL 04/10/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01436/015
presentato da
L'ABBATE Patty
testo di
Mercoledì 4 ottobre 2023, seduta n. 171

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11-bis del provvedimento in esame reca modifiche alla legge n. 157 del 1992 e, segnatamente, all'articolo 18 che disciplina le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria nell'ambito delle norme che regolano le modalità con le quali le regioni danno attuazione al calendario della citata attività previsto dalla legge in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali;

    in particolare, rispetto alla legislazione vigente, la citata modifica normativa prevede che le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblichino il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 del summenzionato articolo 18 della legge n. 157 del 1992 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione, entro trenta giorni dalla richiesta, dei pareri dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN), dai quali tuttavia le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono comunque acquisiti decorsi il summenzionato termine;

    viene inoltre stabilito, in caso di impugnazione del calendario venatorio dinnanzi al TAR, l'applicazione del rito abbreviato di cui all'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2010, così impedendo, qualora sia proposta la domanda cautelare, la sospensiva immediata del calendario illegittimo, anche in casi di straordinarietà ed urgenza;

   considerato che:

    l'articolo 1, comma 1, della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio dispone: «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della Comunità nazionale ed internazionale», e al comma 3: «Le regioni a statuto ordinario provvedano ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle Convenzioni internazionali ed alle Direttive Comunitarie»;

    la disposizione introdotta dal provvedimento de quo viola i principi di tutela delle specie animali, ivi incluse le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e la Direttiva «Uccelli»;

   ritenuto, altresì, che:

    le modifiche introdotte dall'articolo 11-bis del provvedimento in esame da un lato ledono fortemente la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, equiparando il parere dell'ISPRA, autorevole istituto nel campo della ricerca e ritenuto altamente affidabile dalla Commissione europea, a quello del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio, composto per la gran parte da rappresentati dei cacciatori ed esponenti del mondo venatorio; dall'altro, in caso di ricorsi sui calendari venatori, vengono a mancare la tempestività e l'urgenza nella valutazione dei presupposti necessari all'eventuale accoglimento delle domande cautelari, indispensabili per scongiurare che lo svolgimento dell'attività venatoria causi danni irreversibili;

    le regioni, inoltre, possono ora motivare il proprio rifiuto di adeguarsi ai pareri contrari dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico venatorio concernente i propri rilievi sul calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di adottare iniziative e normative volte a rivedere la disciplina introdotta dalla disposizione di cui all'articolo 11-bis del provvedimento in esame, per consentire l'esercizio dell'attività venatoria solo laddove non contrasti con l'esigenza di conservazione e tutela della fauna selvatica, la protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, in linea con i principi costituzionali ed europei.
9/1436/15. L'Abbate, Ilaria Fontana, Caramiello, Sergio Costa, Morfino, Santillo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

specie protetta

fauna

protezione della fauna