ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01436/013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 171 del 04/10/2023
Firmatari
Primo firmatario: FENU EMILIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/10/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALIFANO ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
RAFFA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
LOVECCHIO GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
DELL'OLIO GIANMAURO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
DONNO LEONARDO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
TORTO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023


Stato iter:
04/10/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 04/10/2023
RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 04/10/2023
Resoconto FENU EMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 04/10/2023

PARERE GOVERNO IL 04/10/2023

DISCUSSIONE IL 04/10/2023

RESPINTO IL 04/10/2023

CONCLUSO IL 04/10/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01436/013
presentato da
FENU Emiliano
testo di
Mercoledì 4 ottobre 2023, seduta n. 171

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 26, modificato nel corso dell'esame al Senato, istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato;

    in particolare, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, ferma restando l'applicazione di un'aliquota del 40 per cento, la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio 2021 con il margine di interesse del solo 2023;

    con riferimento al tetto massimo dell'imposta, il limite passa dallo 0,1 dell'attivo patrimoniale allo 0,26 per cento dell'importo complessivo delle attività ponderate per il rischio;

    in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare le risorse a una riserva non distribuibile evitando l'imposizione straordinaria;

    si prevede la possibilità di utilizzare la riserva per la distribuzione di utili con il versamento dell'imposta maggiorata degli interessi;

    si dispone per legge l'applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente;

   considerato che:

    il nuovo criterio di determinazione dell'imponibile, non accompagnato dalla riduzione del limite minimo di eccedenza per far scattare l'imposizione (che resta al 10 per cento), rischia di ridurre significativamente la platea dei soggetti da tassare, con conseguente riduzione delle maggiori entrate conseguibili dall'intervento;

    la modifica al parametro di riferimento per il calcolo del tetto massimo dell'imposta è più favorevole rispetto a precedente, riducendo ulteriormente le entrate conseguibili;

    l'introduzione della possibilità per gli istituti di credito di destinare le risorse, in luogo dell'effettuazione del versamento dell'imposta, al rafforzamento patrimoniale, neutralizza del tutto il prelievo, superando la finalità originaria dell'intervento di sostenere le famiglie e le imprese in difficoltà nel pagamento delle rate dei finanziamenti in essere attraverso la redistribuzione delle maggiori entrate derivanti dal prelievo straordinario;

    quanto alla destinazione delle maggiori risorsi conseguibili dall'intervento (a questo punto solo eventuali), permane la destinazione a finalità generali di politica fiscale;

   ritenuto che:

    lo stesso Governo, nella relazione tecnica all'emendamento, evidenzia il rischio di condotte di elusione delle disposizioni: nella relazione tecnica, infatti, si afferma che, a differenza della norma vigente, quella proposta determina l'imponibile tramite il confronto tra il margine degli interessi dell'esercizio 2021 e quello del periodo 2023, ossia ad un periodo ancora in corso. Per tale motivo, si evidenzia il rischio che gli istituti «possano attivare prima della chiusura del periodo comportamenti idonei a ridurre l'imponibile»;

    il Governo cerca di evitare il rischio di condotte elusive introducendo una clausola antiabuso secondo cui la determinazione non corretta della base imponibile può essere censurata sotto il profilo dell'abuso del diritto, ai sensi del comma 10-bis della legge 212 del 2000;

    il rinvio ex lege alla normativa sull'abuso del diritto, di fatto già applicabile da parte dell'Agenzia delle entrate ove sussistano i presupposti nella fattispecie concreta, rischia di favorire condotte elusive da parte degli istituti di credito, rassicurati anche dalla non applicabilità di sanzioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti delle disposizioni in premessa, con particolare riferimento alla qualificazione ex ante delle condotte finalizzate alla riduzione dell'imponibile come ipotesi di abuso del diritto, al fine di evitare contenziosi interpretativi e rimettendo l'accertamento di eventuali irregolarità, e la corretta qualificazione delle stesse, all'ordinaria potestà di accertamento dell'Agenzia delle entrate nonché assicurando l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'ordinamento tributario nei casi di condotte fraudolente.
9/1436/13. Fenu, Alifano, Raffa, Lovecchio, Dell'Olio, Donno, Torto, Carmina, Morfino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

base imponibile

abuso di diritto

banca