Legislatura: 19Seduta di annuncio: 171 del 04/10/2023
Primo firmatario: APPENDINO CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/10/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FENU EMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023 ALIFANO ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023 RAFFA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023 LOVECCHIO GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023 DELL'OLIO GIANMAURO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023 DONNO LEONARDO MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023 TORTO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023 CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023 MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 04/10/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 04/10/2023 RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) DICHIARAZIONE VOTO 04/10/2023 Resoconto APPENDINO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
NON ACCOLTO IL 04/10/2023
PARERE GOVERNO IL 04/10/2023
DISCUSSIONE IL 04/10/2023
RESPINTO IL 04/10/2023
CONCLUSO IL 04/10/2023
La Camera,
premesso che:
l'articolo 26, modificato nel corso dell'esame al Senato, istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetto extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato;
in particolare, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, ferma restando l'applicazione di un'aliquota del 40 per cento, la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio 2021 con il margine di interesse del solo 2023;
con riferimento al tetto massimo dell'imposta, il limite passa dallo 0,1 dell'attivo patrimoniale allo 0,26 per cento dell'importo complessivo delle attività ponderate per il rischio;
in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare le risorse a una riserva non distribuibile evitando l'imposizione straordinaria;
si prevede la possibilità di utilizzare la riserva per la distribuzione di utili con il versamento dell'imposta maggiorata degli interessi;
si dispone per legge l'applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente;
considerato che:
il nuovo criterio di determinazione dell'imponibile, non accompagnato dalla riduzione del limite minimo di eccedenza per far scattare l'imposizione (che resta al 10 per cento), rischia di ridurre significativamente la platea dei soggetti da tassare, con conseguente riduzione delle maggiori entrate conseguibili dall'intervento;
la modifica al parametro di riferimento per il calcolo del tetto massimo dell'imposta è più favorevole rispetto a precedente, riducendo ulteriormente le entrate conseguibili;
l'introduzione della possibilità per gli istituti di credito di destinare le risorse, in luogo dell'effettuazione del versamento dell'imposta, al rafforzamento patrimoniale, neutralizza del tutto il prelievo, superando la finalità originaria dell'intervento di sostenere le famiglie e le imprese in difficoltà nel pagamento delle rate dei finanziamenti in essere attraverso la redistribuzione delle maggiori entrate derivanti dal prelievo straordinario;
quanto alla destinazione delle maggiori risorsi conseguibili dall'intervento (a questo punto solo eventuali), permane la destinazione a finalità generali di politica fiscale;
ritenuto che:
i mutui a tasso variabile hanno registrato incrementi delle rate di circa il 70 per cento rispetto all'inizio del 2022;
ad agosto 2023 i tassi sui mutui si sono attestati in media al 4,29 per cento, in aumento dello 0,1 per cento rispetto a luglio; il tasso medio era pari a 1,45 per cento ad agosto 2022 e a 1,07 per cento ad agosto 2021;
secondo le stime, un punto percentuale degli stipendi delle famiglie italiane viene «mangiato» dai tassi d'interesse su mutui, prestiti e credito al consumo;
è aumentato il rischio di sovraindebitamento per famiglie e imprese come attesta l'incremento del flusso di prestiti che presentano ritardi nei pagamenti,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere l'ambito di applicazione dell'imposta straordinaria anche al periodo d'imposta 2024;
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, con particolare riferimento alla previsione che consente agli istituti di credito di ricorrere alla patrimonializzazione in luogo del versamento dell'imposta, al fine di garantire la piena ed effettiva applicazione dell'imposta straordinaria a carico delle banche operanti nel territorio dello Stato, ad esclusivo vantaggio delle famiglie colpite dall'aumento dei tassi di interesse.
9/1436/11. Appendino, Fenu, Alifano, Raffa, Lovecchio, Dell'Olio, Donno, Torto, Carmina, Morfino.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):imposta straordinaria
base imponibile
banca