ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01364/010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 160 del 12/09/2023
Firmatari
Primo firmatario: APPENDINO CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/09/2023


Stato iter:
12/09/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/09/2023
DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 12/09/2023

PARERE GOVERNO IL 12/09/2023

RESPINTO IL 12/09/2023

CONCLUSO IL 12/09/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01364/010
presentato da
APPENDINO Chiara
testo di
Martedì 12 settembre 2023, seduta n. 160

   La Camera,

   premesso che:

    la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (articolo 1, commi 115-119) ha previsto l'istituzione di un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è stato determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia;

    la stessa legge, ai commi 120 e 121, ha previsto altresì una modifica della disciplina del contributo straordinario contro i rincari energetici per l'anno 2022 introdotto dall'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, regolando gli effetti della variazione dell'importo dovuto per il periodo d'imposta 2022;

    l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà di cui ai sopra richiamati commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   considerato che:

    l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (cosiddetto decreto Bollette) ha modificato ulteriormente il contributo di solidarietà temporaneo, e, con riguardo ai profili di quantificazione, si è evidenziato che la disposizione ha ridotto la base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

    in proposito, nel prendere atto dei dati forniti dalla Relazione tecnica in sede di esame della legge di conversione del decreto Bollette richiamato, si è rilevato come andrebbe comunque esplicitato il procedimento posto alla base della stima del minor gettito nella misura indicata dalla relazione tecnica e pari a 404 milioni di euro;

   rilevato che:

    dai chiarimenti depositati dall'esecutivo durante la discussione sul cosiddetto decreto Bollette in Commissione Bilancio alla Camera è emerso che il Governo si attende che i gruppi colpiti dalla tassa incrementino ad hoc l'utilizzo delle riserve «con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà»;

    in sostanza, il Governo ha ammesso di aver voluto permettere l'elusione parziale della tassa da parte delle aziende che producono e vendono energia elettrica, gas naturale e prodotti petroliferi e hanno ottenuto extraprofitti in un momento di crisi;

    le riserve in pancia ai gruppi dell'energia al 31 dicembre 2021, si legge nella Relazione tecnica del citato decreto Bollette, ammontavano a 5,1 miliardi e in passato sono state usate in media solo per il 2 per cento. Ma grazie alla modifica di cui all'articolo 5, è diventato probabile, come ha spiegalo il Governo, «l'eventualità di un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e del probabile allineamento al limite normativo del 30 per cento con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà»;

   valutato che:

    né il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79 (cosiddetto decreto Bollette-bis), confluito nella legge di conversione del decreto Bollette citato attraverso la presentazione dell'emendamento Governo 3.028, né il provvedimento in esame nulla hanno aggiunto a quanto riportato;

    al generoso sconto fiscale sul «contributo di solidarietà» a carico delle aziende energetiche – che resta in contrasto con l'urgente necessità di una politica redistributiva, con particolare riferimento agli extraprofitti realizzati in alcuni settori – quale quello energetico, ma anche altri come quello assicurativo, farmaceutico e bancario – per effetto della pandemia da COVID-19 e del conflitto in Ucraina – si aggiunge oggi lo «scivolo» di un differimento dei termini di versamento della quota parte del contributo stesso,

impegna il Governo

a riferire, in tempi celeri, nelle opportune sedi parlamentari, circa l'importo del contributo effettivamente versato alla data del 31 agosto 2023, con i relativi ammanchi erariali e gli accertamenti nei confronti di ciascun soggetto inadempiente, nonché a illustrare gli effetti conseguenti l'attuazione della più recente modifica al contributo di solidarietà richiamata in termini di incremento ad hoc dell'utilizzo delle riserve da parte dei gruppi tenuti al contributo.
9/1364/10. Appendino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto petrolifero

commercializzazione

gas naturale