ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01324/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 197 del 16/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: RICCIARDI MARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 16/11/2023
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 16/11/2023
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 16/11/2023
CARAMIELLO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 16/11/2023


Stato iter:
16/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 16/11/2023
GEMMATO MARCELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 16/11/2023
Resoconto RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 16/11/2023

PARERE GOVERNO IL 16/11/2023

DISCUSSIONE IL 16/11/2023

RESPINTO IL 16/11/2023

CONCLUSO IL 16/11/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01324/005
presentato da
RICCIARDI Marianna
testo di
Giovedì 16 novembre 2023, seduta n. 197

   La Camera,

   premesso che:

    tra le finalità perseguite dal disegno di legge in esame, vi è quella di assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, prevedendo altresì un rinvio alle definizioni richiamate dalla legislazione generale comunitaria;

    per la predetta finalità si dispone quindi il divieto per gli operatori del settore alimentare e per gli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;

    il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 che prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;

    le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti: le misure adottate devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente;

   considerato che:

    al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, sarebbe auspicabile istituire dei progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:

     a) alla sicurezza alimentare;

     b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;

     c) alle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;

     d) analisi e gli impatti sulla salute umana;

     e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni antibiotici, antimicrobici e antimicotici,

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile, ad istituire nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato «fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati», con una dotazione finanziaria congrua, al fine di consentire la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati come descritti in premessa.
9/1324/5. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Caramiello.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla salute

principio di precauzione

progetto di ricerca