ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01322/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 152 del 02/08/2023
Firmatari
Primo firmatario: DONNO LEONARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/08/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANTILLO AGOSTINO MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2023
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2023
L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2023


Stato iter:
02/08/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/08/2023
FITTO RAFFAELE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 02/08/2023

PARERE GOVERNO IL 02/08/2023

RESPINTO IL 02/08/2023

CONCLUSO IL 02/08/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01322/008
presentato da
DONNO Leonardo
testo di
Mercoledì 2 agosto 2023, seduta n. 152

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9-bis del provvedimento in titolo è stato introdotto nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica per il tramite di un emendamento del Governo recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, che riguardano stabilimenti industriali, o parti di essi – e, segnatamente, per ciò che preme sottolineare ai firmatari, l'Ilva di Taranto – dichiarati di interesse strategico nazionale;

    a distanza di soli quattro mesi dal precedente, si adotta un ulteriore intervento d'urgenza relativo all'Ilva, con modalità occasionale, senza un confronto reale nelle sedi parlamentari competenti- e senza, soprattutto, il coinvolgimento del territorio, delle istituzioni locali, dei sindacati e delle imprese –, che non provvede, ad onta della rubrica dell'articolo, a chiudere né a salvare le procedure di infrazione ambientali di cui è oggetto l'Ilva e non contiene alcun riferimento alle misure che dovrebbero porvi rimedio;

    l'articolo in parola reca norme derogatorie, anche di carattere processuale e che, nuovamente, prefigurano, estendendolo ulteriormente, anche agli interventi di decarbonizzazione e al periodo successivo, un sistema di impunità qualora si verifichino atti e fatti vietati dalla legge penale (comma 5);

    ai sensi del comma 6, con l'asserito obiettivo «di coordinare la disciplina relativa all'autorizzazione integrata ambientale e quella contenuta nel Testo Unico degli Enti Locali relativamente alle ordinanze contingibili ed urgenti, evitando sovrapposizioni di competenze e di valutazione», il Governo limita, fino ad annullarla, la potestà e la portata dell'intervento delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente e della salute, consentendo l'adozione delle ordinanze sindacali ai sensi degli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del predetto TUEL nonché dell'articolo 217, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante Testo unico delle leggi sanitarie, esclusivamente qualora ricorrano situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle «ordinariamente» collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale, anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

    per effetto della citata disposizione si limita fortemente l'ambito di intervento del sindaco della città di Taranto, massima autorità sanitaria sul territorio – che a più riprese, l'ultima due mesi fa, ha intimato di ridurre le emissioni nocive – laddove dovessero verificarsi situazioni di pericolo di natura ambientale e sanitaria che, in ragione della mera conformità all'AIA, non sia possibile collocare nello spettro degli eventi «extra ordinari» idonei a legittimare l'esercizio del potere di ordinanza;

    l'articolo 9-bis prevede che anche in caso di sequestro dello stabilimento di interesse nazionale, il giudice dispone comunque la prosecuzione dell'attività «se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi»: ciò comporta che in questi casi si potrà persino prescindere dal bilanciamento degli interessi essendo sufficiente per l'impresa l'aver adottato misure con le quale si ritenga anche solo «realizzabile» tale bilanciamento e, alla luce del recente deposito delle motivazioni con cui la Corte d'Assise di Taranto ha chiuso in primo grado, con plurime condanne, il procedimento denominato mediaticamente «Ambiente Svenduto», ciò appare introdurre un salvacondotto preventivo ad hoc, nel caso in cui la confisca degli impianti diventasse definitiva,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia processuale e penale di cui al comma 5 dell'articolo 9-bis citato in premessa e ad adottare iniziative, anche legislative, al fine di escludere l'applicazione del cosiddetto «scudo penale» di cui all'articolo 7, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni derogatorie in materia di poteri sindacali di cui al comma 6 dell'articolo 9-bis citato in premessa e ad adottare iniziative, anche legislative, al fine di garantire l'effettivo bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione con quelle concernenti il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso, la tutela della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.
9/1322/8. Donno, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica occupazionale

sequestro di beni

diritto dell'ambiente