ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01322/017

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 152 del 02/08/2023
Firmatari
Primo firmatario: BORDONALI SIMONA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 02/08/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANDIANI STEFANO LEGA - SALVINI PREMIER 02/08/2023
BAGNAI ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 02/08/2023
CECCHETTI FABRIZIO LEGA - SALVINI PREMIER 02/08/2023
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 02/08/2023


Stato iter:
02/08/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/08/2023
FITTO RAFFAELE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 02/08/2023

PARERE GOVERNO IL 02/08/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2023

CONCLUSO IL 02/08/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01322/017
presentato da
BORDONALI Simona
testo di
Mercoledì 2 agosto 2023, seduta n. 152

   La Camera,

   premesso che:

    con sentenza n. 160 del 24 luglio 2023, la Corte costituzionale ha disposto l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione–collegato 2007)»;

    tale sentenza rientra nel solco delle recenti sentenze della Consulta che statuiscono l'illegittimità costituzionale dei modelli di distribuzione delle competenze decisionali, che individuano negli enti locali i soggetti ai quali trasferire le funzioni su procedimenti amministrativi in materia di rifiuti e bonifiche, in quanto ciò contrasterebbe con la volontà espressa del legislatore nazionale che, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha, invece, attribuito tali funzioni alle regioni non prevedendo, peraltro, la possibilità della regione di delegare tali funzioni amministrative ad un altro ente;

    la sentenza comporterà sicuramente ritardi negli iter di bonifica delle aree inquinate e conseguenze pesanti per l'ambiente; solo nel Bresciano, i quotidiani rilevano importanti ricadute su settantuno siti inquinati in 43 comuni;

    alla luce di quanto sopra, è auspicabile un intervento legislativo urgente che, colmando una lacuna legislativa in merito al trasferimento di funzioni, preveda la facoltà per le regioni di poter trasferire le funzioni amministrative in materia di rifiuti e bonifiche ad altri enti, assicurando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e la buona esecuzione delle funzioni, anche attraverso il monitoraggio dell'esercizio delle funzioni trasferite da parte delle regioni, nonché un intervento sostitutivo in caso di inerzia nell'esercizio delle stesse funzioni;

    un simile intervento normativo risulterebbe coerente sotto il profilo sistematico con il quadro normativo vigente in tema ambientale; infatti, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) l'articolo 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede già la possibilità di delega da parte delle regioni; analoga facoltà è prevista da altre disposizioni vigenti, come l'articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003;

    inoltre, l'eventuale mancata adozione di un intervento normativo potrebbe avere rilevanti ripercussioni anche sui procedimenti in corso, a causa dei conseguenti problemi organizzativi, potendosi verificare un sostanziale blocco delle procedure autorizzative e dei procedimenti di bonifica; tali preoccupazioni sono ancor più giustificate considerando il contesto storico attuale che impegna fortemente la pubblica amministrazione nell'attuazione delle opere connesse al PNRR,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, nell'ambito di un prossimo provvedimento legislativo, norme di modifica del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, dirette a prevedere la facoltà per le regioni di poter trasferire le funzioni amministrative in materia di rifiuti e bonifiche ad altri enti, assicurando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e la buona esecuzione delle funzioni, anche attraverso il monitoraggio dell'esercizio delle funzioni trasferite da parte delle regioni, nonché un intervento sostitutivo in caso di inerzia nell'esercizio delle stesse funzioni.
9/1322/17. Bordonali, Candiani, Bagnai, Cecchetti, Giglio Vigna.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impatto ambientale

protezione dell'ambiente

zona inquinata