ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01322/010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 152 del 02/08/2023
Firmatari
Primo firmatario: NEVI RAFFAELE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 02/08/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSSELLO CRISTINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 02/08/2023


Stato iter:
02/08/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/08/2023
Resoconto FITTO RAFFAELE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/08/2023

ACCOLTO IL 02/08/2023

PARERE GOVERNO IL 02/08/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2023

CONCLUSO IL 02/08/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01322/010
presentato da
NEVI Raffaele
testo di
Mercoledì 2 agosto 2023, seduta n. 152

   La Camera,

   considerato che:

    il decreto in esame, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 37 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea, contiene una serie di disposizioni la cui approvazione si rende necessaria a fronte di atti normativi dell'unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento;

    l'articolo 25, rubricato «Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI» reca modificazioni al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EUP (2022) 10375;

    tale articolo prevede che le disposizioni normative si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti;

    al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, si prevede che l'obbligo della forma scritta possa essere assolto con alcune forme equipollenti, tassativamente individuate, a condizione che gli elementi contrattuali siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro;

    l'obbligo di redigere un accordo quadro anche con i pubblici esercizi di piccole dimensioni pur essendo finalizzato a garantire la filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali attraverso un articolato onere formale, finisce per ostacolare la fluidità degli scambi con queste realtà imprenditoriali, che risultano danneggiate per l'inevitabile aggravio dei costi amministrativi da sostenere e degli oneri ad essi associati;

    l'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 198 del 2021 considera pratica sleale, e quindi vietata, il pagamento del corrispettivo decorsi i trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto, per i prodotti deperibili, e superati i sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto, per i prodotti non deperibili,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di escludere l'applicabilità dell'obbligo di sottoscrivere un accordo quadro a quei rapporti commerciali nei quali l'acquirente rientri nella categoria delle microimprese e, quindi, ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

   a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 che, nei contratti di cessione con consegne su base periodica, nei casi in cui le parti abbiano convenuto di ancorare la decorrenza dei termini di pagamento al periodo di consegna, in assenza di un accordo tra le parti circa il periodo di consegna, i termini di pagamento decorrono dalla data dell'ultima consegna del mese.
9/1322/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Nevi, Rossello.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica comunitaria

applicazione del diritto comunitario

accordo quadro