ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01238/094

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: TUCCI RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023


Stato iter:
29/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2023
BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 29/06/2023
Resoconto TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/06/2023

PARERE GOVERNO IL 28/06/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2023

DISCUSSIONE IL 29/06/2023

RESPINTO IL 29/06/2023

CONCLUSO IL 29/06/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01238/094
presentato da
TUCCI Riccardo
testo presentato
Mercoledì 28 giugno 2023
modificato
Giovedì 29 giugno 2023, seduta n. 129

   La Camera,

   premesso che:

    alla luce dei princìpi che fondano l'ordinamento costituzionale repubblicano, è evidente la torsione cui occorre sottoporli al fine di volgerli, forzosamente, a ricomprendere la visione, gli obiettivi e la prospettiva che informano le misure in materia di sedicente contrasto alla povertà e di inclusione, nonché di accesso al mondo del lavoro, disposte dal provvedimento in esame e che possono così riassumersi: smantellamento del reddito di cittadinanza (RdC) – effettiva misura universale di contrasto alla povertà e di inclusione –, categorizzazione valoriale all'interno della stessa soglia di povertà, liberalizzazione dei contratti a termine – che sprigionerà tutta la sua forza distruttrice in particolare sui giovani sui loro progetti di vita e sul loro futuro ricadendo, dunque, sul nostro sistema Paese;

    si noti che, diversamente denominato, ogni Stato europeo – anche l'Ungheria dal 1993 – prevede un RdC: ogni cittadino che si trovi in condizioni di indigenza o comunque al di sotto di una determinata soglia ha diritto ad un sostegno economico che gli consenta una vita dignitosa, a prescindere dalle sue condizioni anagrafiche o dalla composizione del nucleo familiare, per tutto il tempo in cui la necessità perdura, cui fa da contraltare il compimento di ogni sforzo, da parte del beneficiario e da parte delle istituzioni pubbliche, per uscirne;

    nel nostro Paese con lo smantellamento del RdC, «si cancella il diritto di ogni cittadino – quali che siano la sua età, la condizione lavorativa o altro – a una vita minimamente decente. Questo diritto viene assicurato da tutti i paesi europei, e l'Italia diventerà l'unico a non prevederlo più. Difficile sottovalutare la portata storica di una simile scelta» (Cristiano Gori, «Alleanza contro la povertà»);

    tra l'altro, l'accanimento del Governo contro il RdC e il sistema di inclusione lavorativa, motivato con la «sindrome del divano» che avrebbe procurato ai suoi beneficiari, è smentito dalle recentissime analisi e dai dati diramati dall'Ufficio parlamentare di bilancio dai quali si riscontra, al contrario, come l'integrazione tra il sussidio e le politiche attive del lavoro funzionasse: nonostante l'avvio difficoltoso, causato anche dalla concomitante pandemia, oltre il 30 per cento dei beneficiari complessivamente gestiti dai Centri per l'impiego ha attivato un rapporto di lavoro durante la fruizione della misura e a questo sarebbe dovuta la riduzione dei beneficiari del sussidio, diminuiti dalla fine della pandemia di oltre il 25 per cento;

   considerato che:

    dalle audizioni svolte nel corso dell'esame al Senato del provvedimento in esame, nonché dalle elaborazioni più recenti, emerge il profilo dei non aventi diritto alla nuova misura «nazionale» contro la povertà denominata «Assegno di inclusione» (Adi), in quanto considerati «occupabili» e pertanto destinatari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) – un sostegno monetario «di attivazione al lavoro» per un massimo di 12 mesi subordinato alla partecipazione a progetti di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro – ed emerge, segnatamente, l'illogicità delle predette categorizzazioni basate su criteri valoriali;

    l'assunto oggettivo di base, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo è il seguente: tutti coloro tra i 18 e i 59 anni di età, non disabili e non impegnati nella cura di persone che siano inabili o inadatti al lavoro (anziani o persone inserite in programmi certificati di cura e di assistenza dei servizi socio-sanitari, minorenni o persone con disabilità), perderanno il RdC e non rientreranno nella categoria dei beneficiari del nuovo Assegno di inclusione;

    è opportuno ricordare che i tassi di povertà più bassi in Italia si registrano nei nuclei con anziani, i quali rientreranno nella categoria dei beneficiari dell'ADI, mentre i tassi di povertà più alti si registrano nei nuclei con capofamiglia tra i 45 e i 54 anni;

    gli «occupabili» costituirebbero, ai sensi del provvedimento in esame, la categoria di soggetti con maggiori probabilità di riuscire a trovare un lavoro e per questo non avrà diritto al nuovo Adi: in realtà, come rilevato anche dall'ISTAT, non risulterebbe molto «occupabili», in quanto solo il 30 per cento ha una istruzione superiore alla scuola dell'obbligo, il 65,5 per cento vive nel Mezzogiorno, nella gran parte dei casi è «non più giovane», il 60 per cento ha oltre 40 anni;

    la categoria degli «occupabili» risulta essere dunque composta da «persone sole o di coppie senza figli, non più giovani, con bassi livelli di istruzione e residenti nel Mezzogiorno, dove la domanda di lavoro è molto bassa»;

   valutato che:

    l'illogicità e l'iniquità della categorizzazione emerse sono la conseguenza della scelta compiuta a monte dal Governo: il criterio individuato alla base della categorizzazione non può essere in grado di selezionare chi, tra gli attuali percettori di RdC, abbia la maggiore possibilità di vicinanza con il mercato del lavoro perché non tiene conto delle condizioni personali, ma di quelle anagrafiche o familiari, senza alcuna connessione con la formazione scolastica, le competenze o la storia lavorativa;

    l'occupabilità non ha nulla a che vedere con la persona e, come rilevato anche in sede di audizioni, «nessun altro Paese adotta una definizione di occupabilità priva di qualunque riferimento alle caratteristiche dei soggetti interessati»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ogni iniziativa di carattere normativo affinché, nel prossimo provvedimento utile, la nuova misura di Adi sia modificata nella sua natura e, pertanto, resa strumento universale di integrazione e sostegno al reddito, conseguentemente trasformando il nuovo SFL quale ulteriore possibilità a disposizione dei soggetti tra i 18 e i 59 anni.
9/1238/94. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Morfino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

beneficiario dell'aiuto

diritto dell'individuo

persona sola