ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01238/077

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: GIULIANO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023


Stato iter:
29/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2023
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/06/2023

PARERE GOVERNO IL 28/06/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2023

RESPINTO IL 29/06/2023

CONCLUSO IL 29/06/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01238/077
presentato da
GIULIANO Carla
testo presentato
Mercoledì 28 giugno 2023
modificato
Giovedì 29 giugno 2023, seduta n. 129

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

    in particolare, l'articolo 26 introduce semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori;

    per effetto delle modifiche proposte agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 1997, l'onere informativo del datore di lavoro relativo alla comunicazione di determinati elementi del rapporto di lavoro può ritenersi assolto con l'indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie;

    trattasi, nella specie, degli elementi relativi: alla durata del periodo di prova, del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore; al diritto dei lavoratori a ricevere la formazione; alla procedura, alla forma e ai termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; all'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in parte prevedibile, alla programmazione dell'orario normale e straordinario di lavoro, compresi i cambiamenti di turno, e alla sua retribuzione; se il rapporto di lavoro non prevede un orario normale di lavoro programmato, alle informazioni riguardanti la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite, la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite, le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico; agli enti e agli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;

    [ai fini della semplificazione di tutti gli adempimenti informativi cui è tenuto il datore di lavoro ai sensi del richiamato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1997, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro (comma 1, lett. b))];

    la suddetta previsione è stata oggetto di modifica in sede referente al Senato, ove è stato precisato che tale semplificazione non opera relativamente alle informazioni riguardanti il rapporto di lavoro caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili che non prevede un orario normale di lavoro programmato (di cui alla lettera p) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1997;

    in questi casi, tale onere continua dunque ad essere assolto mediante la consegna al lavoratore, alternativamente, del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro resa all'ispettorato del lavoro in base alla normativa vigente (comma 1, lettera a));

    le richiamate modifiche introdotte relative alla eliminazione di alcuni obblighi informativi che vengono – per effetto dell'intervento normativo – affidati alla contrattazione collettiva e sottratti alla responsabilità di informativa dei singoli datori di lavoro è un arretramento non condivisibile;

    le medesime informazioni non possono essere fornite in modo altrettanto adeguato dalla contrattazione collettiva, in quanto non possono che attenere al contratto individuale;

    sotto altro profilo, per quanto riguarda l'obbligo di informazione gravante sul datore di lavoro o il committente pubblico e privato relativo all'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio nella gestione del rapporto di lavoro, il provvedimento in esame specifica che tale obbligo sussiste quando i predetti sistemi siano integralmente automatizzati. Ad ogni modo, tali obblighi non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale;

    anche la testé richiamata modifica normativa che impone gli obblighi informativi solo in presenza di sistemi «integralmente» automatizzati e specifica che tali obblighi non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale desta preoccupazione. Tali obblighi erano stati introdotti con il cosiddetto Decreto Trasparenza n. 104 del 2022, in fase di recepimento della Direttiva Europea sulle condizioni di lavoro eque, trasparenti e prevedibili e aprivano nella direzione della trasparenza obbligatoria nel caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati, attribuendo una valenza importante al concetto di trasparenza algoritmica, fermi restando i vincoli dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. La norma aveva permesso l'avvio anche di contestazioni per inadempimenti, come avvenuto per il ricorso contro Uber Eats Italy;

    le novità introdotte dal provvedimento descritto in premessa rappresenta un rilevante passo indietro in termini di garanzie dei diritti dei lavoratori, rispetto ad una realtà in cui, invece, è sempre più diffuso l'utilizzo di sistemi algoritmici e l'Europa stessa si muove per rendere la trasparenza l'elemento cardine del loro utilizzo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti dell'applicazione delle disposizioni esposte in premessa, relativamente agli obblighi informativi in capo al datore di lavoro, per verificare che l'intento di semplificazione introdotto dal provvedimento in esame non si traduca in un allentamento dei presidi nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti di interesse, sotto il profilo della trasparenza.
9/1238/77. Giuliano, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino, Ascari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

diritto del lavoro

segreto industriale