Legislatura: 19Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Primo firmatario: ALIFANO ENRICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/06/2023 BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) DICHIARAZIONE VOTO 28/06/2023 Resoconto ALIFANO ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 28/06/2023
NON ACCOLTO IL 28/06/2023
PARERE GOVERNO IL 28/06/2023
DISCUSSIONE IL 28/06/2023
RESPINTO IL 28/06/2023
CONCLUSO IL 28/06/2023
La Camera,
premesso che:
il Capo IV del provvedimento in esame reca «Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale»;
considerato che:
al fine di agevolare i lavoratori fuori sede, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi è riconosciuta, a determinate condizioni, una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;
la detrazione spettante ammonta a euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; la detrazione scende a euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41;
il beneficio fiscale spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare 12.06.2002 n. 50 (risposta 6.2);
è necessario altresì il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi (con distanza di almeno 100 chilometri dal comune di provenienza e comunque situato in un'altra regione) che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione;
in assenza del trasferimento della residenza, trova applicazione la detrazione ordinaria per gli inquilini nei casi di abitazione principale, la cui entità massima non supera i 300 euro;
ritenuto che:
la crescita dell'inflazione e l'aumento dei tassi di interessi costituiscono le principali cause del caro affitti;
il fenomeno interessa l'intero territorio nazionale, con forte peggioramento nei grandi centri urbani e universitari già colpiti dalla bassa disponibilità di alloggi;
secondo le analisi condotte dagli operatori del settore immobiliare, il rapporto tra reddito mensile e canone di locazione non dovrebbe superare il 30 per cento: in sostanza, un lavoratore con reddito di 1500 euro netti al mese (corrispondente a un lavoratore con un reddito lordo non superiore a 25.000 euro), dovrebbe corrispondere un canone di locazione non superiore a 450 euro al mese ai fini dell'equilibrio del bilancio familiare mensile;
sulla base dei delle dichiarazioni fiscali 2022, nel 2021 circa il 50 per cento dei 21 milioni di lavoratori dipendenti dichiarano redditi da lavoro dipendente inferiori a 30.000 annui;
di contro, il valore medio mensile dei canoni di locazione nei comuni ad alta intensità abitativa è di circa 700 euro mensili per una abitazione non superiore a 80 mq, raggiungendo nelle grandi città anche valori pari a quasi il doppio;
il raffronto dei dati esposti dimostra come, senza tener conto dell'effetto dell'inflazione, il rapporto tra reddito personale e canone di locazione è già ben oltre la percentuale sopra riportata, arrivando nei centri urbani di maggiore dimensione anche a coprire oltre il 70 per cento del reddito mensile;
il peggioramento della situazione di precarietà economica dei lavoratori con riguardo al tema affitti richiede interventi urgenti di rafforzamento degli strumenti di sostegno sul reddito al fine di preservare il potere di acquisto,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre misure di potenziamento della detrazione di cui in premessa, al fine di sostenere il potere di acquisto dei lavoratori e contenere gli effetti del caro affitti, anche attraverso:
l'estensione della detrazione anche ai percettori di redditi assimilati a quelli da lavoratore dipendente pur non avendo un contratto da lavoro dipendente, con particolare riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
l'eliminazione del vincolo temporale minimo di 3 anni;
a riordinare le vigenti detrazioni sull'affitto per rimuovere ogni incertezza applicativa e di regime applicabile nonché valorizzare il diritto ad abitare sotto il profilo sostanziale, anche attraverso l'introduzione, in via strutturale, di un unico regime di detrazione sulle locazioni che tenga conto del rapporto tra canone di locazione e reddito, favorendo comunque le categorie a basso reddito e i casi di locazione fuori sede.
9/1238/59. Alifano, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):politica occupazionale
salariato
contratto di lavoro