ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01238/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: GIRELLI GIAN ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 28/06/2023


Stato iter:
28/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2023
BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/06/2023

PARERE GOVERNO IL 28/06/2023

RESPINTO IL 28/06/2023

CONCLUSO IL 28/06/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01238/004
presentato da
GIRELLI Gian Antonio
testo di
Mercoledì 28 giugno 2023, seduta n. 128

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 51 del 2023 reca misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

    in particolare, le disposizioni del Capo I – Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa dando seguito a quanto già previsto con la Legge di Bilancio 2023 abrogano il Reddito di Cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà universale e di reddito minimo presente in tutti i paesi dell'unione Europea e introducono a partire dal 1° gennaio 2024 l'assegno di inclusione;

    l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età;

    il diritto a una protezione continuativa è riconosciuto solo, quindi, alle famiglie che presentano alcune caratteristiche demografiche particolari (presenza di minori, di over 60enni, di persone con disabilità e con invalidità) e che hanno specifici carichi di cura legati a questa composizione;

    queste famiglie potranno fare domanda e ricevere l'Assegno di inclusione a partire dal 1° gennaio 2024 per 18 mesi, rinnovabili per altri 12 e così via, dopo l'interruzione di un mese ogni volta, se, ovviamente, rientrano nei requisiti di reddito previsti;

    per i nuclei familiari nella fascia 18-59 anni vi è la misura del Supporto per la formazione e il lavoro, un contributo di 350 euro per una persona sola a cui, si aggiungono altri 175 euro se si è in coppia, senza ulteriori supplementi per l'affitto sempre che la persona partecipi a percorsi di formazione e riqualificazione professionale;

    il requisito anagrafico (tra i 18 e i 59 anni) non è di per sé un criterio di occupabilità, cioè di maggiore probabilità di trovare un lavoro, in quanto non si considera che in questa fascia di popolazione potrebbero trovarsi persone che hanno fragilità e vulnerabilità tali da render necessari interventi di supporto psico-sociale specifici piuttosto che di attivazione al lavoro (si pensi alle persone senza dimora o a persone single molto lontane dal mercato del lavoro);

    al termine del periodo di formazione tali persone non riceveranno nessun aiuto da parte dello Stato,

impegna il Governo

a predisporre misure volte a favore dei disoccupati che non siano stati ancora presi in carico dai centri per l'impiego, che siano stati presi in carico ma non siano stati ancora avviati a un corso di formazione oppure che abbiano terminato la fruizione del nuovo Sfl, e che risulterebbero privi di qualunque sostegno pubblico non avendo il diritto di accedere all'Adi né ad altri programmi di inclusione e attivazione.
9/1238/4. Girelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

integrazione sociale

formazione professionale

persona sola