ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01238/029

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: FORATTINI ANTONELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 28/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FURFARO MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 28/06/2023
FOSSI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 28/06/2023


Stato iter:
28/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2023
BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/06/2023

PARERE GOVERNO IL 28/06/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2023

CONCLUSO IL 28/06/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01238/029
presentato da
FORATTINI Antonella
testo di
Mercoledì 28 giugno 2023, seduta n. 128

   La Camera,

   premesso che:

    la legge numero 46 del 2021 ha introdotto nel nostro ordinamento l'assegno unico quale strumento universale di sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili il cui importo varia in base all'Isee tenuto conto dell'età, del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità di quest'ultimi;

    il decreto legislativo numero 230 del 2021, attuativo della legge all'articolo 4, comma 8, prevede che, nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori, sia prevista una maggiorazione per ciascun figlio pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi per un Isee pari a 40.000 euro;

    fino alla pubblicazione del messaggio numero 1714 del 20 aprile 2022 l'Inps pagava tale maggiorazione anche in caso di genitori separati o divorziati, ovviamente, entrambi lavoratori; con tale messaggio, infatti, l'Inps specificava che la maggiorazione per i genitori lavoratori non poteva essere richiesta nel caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore, andando ben oltre il tenore letterale della legge n. 46 del 2021 che non menziona il «nucleo familiare», ma solo la contemporanea condizione lavorativa di entrambi i genitori;

    l'Inps ha quindi ritenuto che la maggiorazione ex articolo 4, comma 8, non spettasse in caso di genitori separati o divorziati, sospendendo così a partire da tale data il pagamento della maggiorazione e a quanto costa predisponendo i provvedimenti di recupero delle maggiori somme corrisposte;

    la posizione assunta dall'Inps non è conforme alle previsioni legislative poiché l'assegno unico e universale per i figli a carico, come si legge nell'articolo 1 comma 1, «costituisce un beneficio economico attribuito ... ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'Isee»; il successivo articolo 2 precisa che «l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto all'articolo 6, commi 4 e 5»;

    quindi, per espressa previsione di legge, l'assegno unico è corrisposto nell'interesse dei figli a carico e non già dei loro genitori, sicché a fronte del requisito per così dire «oggettivo» dato dalla presenza di due genitori entrambi lavoratori, pare irrilevante che gli stessi costituiscano o meno un unico nucleo familiare, risultando così soddisfatto il requisito di cui all'articolo 4, comma 8;

    ciò è avallato non solo dalla successiva modifica introdotta dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 4 maggio 2023 numero 48, che specifica che la maggiorazione con effetto dal 1° giugno 2023 è riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, ma anche dallo stesso decreto legislativo n. 230 del 2021, ove all'articolo 5 dispone, con riguardo ai nuclei familiari con Isee inferiore a 25.000 euro, che per appartenenti al nucleo familiare si intendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi;

    in sostanza al momento chi ha due stipendi e non è separato prende la maggiorazione e chi è invece solo e in maggiore difficoltà è penalizzato;

   valutato che:

    il provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» prevede all'articolo 22 norme relative all'«Assegno unico e universale per i figli a carico»;

    l'articolo 22 modifica la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. La novella concerne la maggiorazione

    specifica dell'assegno attribuita per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro estendendola però ai casi in cui vi sia un solo genitore lavoratore e l'altro sia deceduto;

    tale modifica continua ad escludere però i nuclei familiari lavoratori monogenitoriali in cui un genitore non sia deceduto inclusi quindi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi,

impegna il Governo

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, una norma che assegni la maggiorazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021 a tutti i nuclei familiari di lavoratori monogenitoriali inclusi quindi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi.
9/1238/29. Forattini, Furfaro, Fossi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

carico di famiglia

integrazione sociale

nucleo familiare