Legislatura: 19Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Primo firmatario: CURTI AUGUSTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 28/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/06/2023 BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
NON ACCOLTO IL 28/06/2023
PARERE GOVERNO IL 28/06/2023
RESPINTO IL 28/06/2023
CONCLUSO IL 28/06/2023
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto presenta una pluralità di misure, non sempre coordinate tra loro e con un impianto di fondo che tende a diminuire le tutele per i lavoratori, soprattutto per le categorie più fragili come i giovani e le donne e in settori dove le condizioni economiche e normative sono già meno forti;
nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata introdotta una misura che non sembra trovare precedenti nel nostro ordinamento, in base alla quale si prevede il riconoscimento di «una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi»;
tale trattamento integrativo speciale sarebbe giustificato dalla necessità di «garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico»;
molte inchieste giornalistiche hanno dimostrato che, tutte le volte che le offerte di lavoro ricalcano correttamente i termini della contrattazione collettiva del settore, in realtà non ci sarebbe alcuna eccezionale mancanza di offerta di lavoro;
il trattamento in questione viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000;
peraltro, con altra disposizione del provvedimento in oggetto si prevede l'innalzamento da 10.000 a 15.000 euro dell'importo massimo spendibile da un'impresa per la totalità dei collaboratori occasionali di cui si avvale, qualora gli utilizzatori operino nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, nonché l'innalzamento da 10 fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato la soglia dimensionale delle imprese che possono utilizzare i voucher. Va ricordato come, con riferimento ad analoga disposizione, contenuta nell'ultima legge di bilancio, la stessa relazione tecnica proposta dal MEF evidenziasse che: «ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai CPO sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale)». Tesi ribadita anche nelle schede di lettura al presente provvedimento dagli uffici del Senato;
il contratto collettivo nazionale del settore del turismo già prevede specifiche maggiorazioni per il lavoro straordinario e notturno,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile volta a chiarire che il suddetto trattamento integrativo speciale non può in nessun caso essere considerato sostitutivo degli obblighi contrattuali a carico del datore di lavoro per quanto concerne le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché per assicurare la massima vigilanza relativamente al rispetto di tali istituti contrattuali.
9/1238/23. Curti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):ore straordinarie
contratto collettivo
diritto del lavoro