Legislatura: 19Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Primo firmatario: SOUMAHORO ABOUBAKAR
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 28/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/06/2023 BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) DICHIARAZIONE VOTO 28/06/2023 Resoconto SOUMAHORO ABOUBAKAR MISTO
NON ACCOLTO IL 28/06/2023
PARERE GOVERNO IL 28/06/2023
DISCUSSIONE IL 28/06/2023
RESPINTO IL 28/06/2023
CONCLUSO IL 28/06/2023
La Camera,
premesso che:
all'articolo 22 si prevede una modifica quanto all'Assegno Unico ed Universale;
tale beneficio, da normativa vigente, non è, di fatto, concesso nel caso i figli risiedano all'estero; basandosi sull'ISEE, infatti, il riconoscimento della misura, si richiede il requisito della convivenza;
è evidente che tale previsione grava pesantemente soprattutto sui lavoratori stranieri che vivono nel nostro Paese e che spesso mantengono i figli residenti nel Paese d'origine, ma anche su tutti quei cittadini italiani che hanno i figli che vivono e lavorano all'estero;
va segnalato, peraltro, che nel Regolamento n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (del 29 aprile 2004) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ed in particolare all'articolo 67, rubricato «Familiari residenti in un altro Stato membro», si riconosce il diritto alle prestazioni familiari per i familiari che risiedano in uno Stato membro diverso da quello competente a erogare tali prestazioni, come se risiedessero in quest'ultimo Stato membro. Norma, tuttavia, evidentemente disattesa, anche rispetto a diverse pronunce della Corte di giustizia sul punto, in quanto, in relazione all'Assegno Unico ed Universale – come segnalato – i figli residenti all'estero, non convivendo con il richiedente, non fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE e, pertanto, sono irrilevanti in relazione al rispetto dei requisiti per la sua concessione;
la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia anche contro l'Assegno Unico Universale, a febbraio scorso, con particolare riguardo al requisito della residenza biennale che viola il diritto dell'UE, «in quanto non trattano i cittadini dell'UE in modo paritario, il che si qualifica come discriminazione. Inoltre, il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta qualsiasi requisito di residenza per ricevere prestazioni di sicurezza sociale come gli assegni familiari.»;
al fine di sanare tale previsione discriminatoria, non conforme alle disposizioni comunitarie in materia di riconoscimento delle prestazioni sociali, nonché in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione,
impegna il Governo
ad intervenire per introdurre, in tempi celeri, una modifica normativa tesa a sanare la discriminazione illustrata in premessa, in particolare finalizzata a prevedere una misura di compensazione per i cittadini italiani, nonché per i lavoratori stranieri, che vivono e lavorano nel nostro Paese, ma che hanno i figli residenti all'estero.
9/1238/20. Soumahoro.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sicurezza sociale
prestazione sociale
procedura CE d'infrazione