ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01238/117

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: COPPO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 28/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMBA FABRIZIO FRATELLI D'ITALIA 28/06/2023
SCHIFONE MARTA FRATELLI D'ITALIA 28/06/2023
VOLPI ANDREA FRATELLI D'ITALIA 28/06/2023
GIOVINE SILVIO FRATELLI D'ITALIA 28/06/2023
ZURZOLO IMMACOLATA FRATELLI D'ITALIA 28/06/2023
MASCARETTI ANDREA FRATELLI D'ITALIA 28/06/2023
MALAGOLA LORENZO FRATELLI D'ITALIA 28/06/2023
AMBROSI ALESSIA FRATELLI D'ITALIA 28/06/2023
AMICH ENZO FRATELLI D'ITALIA 28/06/2023
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 28/06/2023
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 28/06/2023
ALMICI CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 28/06/2023


Stato iter:
29/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2023
BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
PARERE GOVERNO 29/06/2023
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/06/2023

PARERE GOVERNO IL 28/06/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2023

ACCOLTO IL 29/06/2023

PARERE GOVERNO IL 29/06/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/06/2023

CONCLUSO IL 29/06/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01238/117
presentato da
COPPO Marcello
testo presentato
Mercoledì 28 giugno 2023
modificato
Giovedì 29 giugno 2023, seduta n. 129

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 23 del decreto-legge 48 del 2023, nella formulazione approvata dal Senato in sede di conversione, modifica la norma dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, che disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro per un importo non superiore a 10.000 euro. La novella interviene sui limiti minimi e massimi delle sanzioni (a legislazione previgente previsti rispettivamente in 10.000 e 50.000 euro), commisurandoli all'importo omesso (rispettivamente 150 per cento e 400 per cento) (comma 1);

    per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione (comma 2). La disposizione prevede una deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, che individua i tempi della notifica in massimo 90 giorni dall'accertamento in caso di contestazione non immediata e in 360 giorni nel caso di soggetti residenti all'estero. Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica;

    la relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame intendono mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezzo l'importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo. Dai dati forniti dalla DC entrate dell'istituto risulta che le omissioni fino a tutto il 2019, notificate ma non sanate nei tre mesi successivi e non superiori a 10.000 euro, sono circa 1.035.000;

    l'importo medio omesso risulta di circa 465 euro;

    la relazione tecnica evidenzia, inoltre, che l'attuale regime sanzionatorio particolarmente severo rende poco probabile l'incasso di importi consistenti soprattutto in periodi di difficoltà economica, diversamente con sanzioni più moderate si renderebbe più esigibile il credito con effetti finanziari migliorativi;

    pertanto, si ritiene che la disposizione non produca effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minori entrate. Il Governo, con Nota presentata durante l'esame al Senato, ha affermato che la mitigazione della sanzione amministrativa risponde anche alla necessità di superare le criticità in materia di proporzionalità delle sanzioni amministrative, rispetto alla condotta contestata, come già evidenziato dalla stessa Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 8 marzo 2022, causa C-205/20). In tale contesto è stata sottolineata l'esigenza di garantire un'effettiva graduazione della sanzione amministrativa rispetto alla «gravità della violazione», specie nei casi in cui l'omissione contributiva sia di esiguo valore;

    l'assenza di graduazione ha costituito fin qui oggetto di contestazione e valutazione sfavorevole nei confronti dell'INPS in sede di giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzione, al punto da far sollevare ai giudici del lavoro di Verbania e di Brescia questioni, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate, di legittimità costituzionale della disposizione previgente, per contrarietà all'articolo 3 della Costituzione. L'assenza di graduazione è tale che la sanzione amministrativa pecuniaria per l'omesso versamento di ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro (anche se minimo), vale non meno di 10.000 euro a prescindere dalla misura dell'inadempimento contributivo, che potrebbe essere anche di solo di 100 euro;

    pertanto, per una piccola azienda tali somme possono essere dirimenti al fine del mantenimento o della liquidazione dell'attività con scarsissima probabilità di effettivo recupero del debito da parte dell'istituto. Attualmente le omissioni sotto i 500 euro rappresentano circa il 70 per cento del totale e il loro recupero è stato minimo il che dimostra che l'attuale disciplina delle sanzioni amministrative non favorisce il recupero dei contributi e delle sanzioni;

    la norma, pertanto, introduce una opportuna disciplina di graduazione delle sanzioni amministrative prevedendo quale elemento di commisurazione il parametro dell'importo omesso, con l'effetto anche di ridurre il contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia con conseguenti risparmi;

    la norma però non è precisa nel prevedere anche una sua applicazione retroattiva di tale disciplina sanzionatoria, pur indicando nella relazione il richiamo al principio sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 193 del 6-20 luglio 2016 di retroattività del regime sanzionatorio più favorevole in specifici ambiti ma richiamando la necessità di meglio precisare ed esplicitare tale principio in un successivo intervento normativo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nel prossimo provvedimento utile, inerente la materia previdenziale, una norma che espliciti la retroattività della norma di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 48 del 2023, così come indicato in premessa.
9/1238/117. Coppo, Comba, Schifone, Volpi, Giovine, Zurzolo, Mascaretti, Malagola, Ambrosi, Amich, Caretta, Ciaburro, Almici.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contributo sociale

economia pubblica

sanzione amministrativa