ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01238/114

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: GRIMALDI MARCO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 28/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023


Stato iter:
29/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2023
BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 29/06/2023
Resoconto GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto ROSATO ETTORE AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Resoconto BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
 
INTERVENTO GOVERNO 29/06/2023
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
PARERE GOVERNO 29/06/2023
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/06/2023

PARERE GOVERNO IL 28/06/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2023

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 29/06/2023

PARERE GOVERNO IL 29/06/2023

DISCUSSIONE IL 29/06/2023

APPROVATO IL 29/06/2023

CONCLUSO IL 29/06/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01238/114
presentato da
GRIMALDI Marco
testo presentato
Mercoledì 28 giugno 2023
modificato
Giovedì 29 giugno 2023, seduta n. 129

   La Camera,

   premesso che:

    lo sviluppo della tecnologia, di internet e delle piattaforme digitali ha permesso la creazione di una nuova tipologia di servizi online, accessibili con strumenti informatici e telefonici generando nuove opportunità per imprenditori e consumatori, importanti ricavi per le piattaforme e i prestatori di servizio e l'introduzione di significative trasformazioni nel mondo del lavoro;

    con la digitalizzazione si sono diffuse anche pratiche che hanno sfruttato l'evoluzione tecnologica al fine di accrescere diseguaglianze e sfruttare il lavoro e così, accanto alla sharing economy o economia della condivisione, è nata la «gig economy» che ha stravolto la natura di molte attività lavorative;

    in questo settore, la crescita dei servizi prestati ai clienti è andata purtroppo di pari passo alla diminuzione di salario e tutele nei confronti dei lavoratori, introducendo nuovi rischi sociali causati dalla mancanza di tutele minime che sono alla base di un rapporto di lavoro che possa essere definito dignitoso;

    la gig economy è stata definita come un sistema di lavoro apparentemente free lance, facilitato dalla tecnologia, una forma efficiente di impresa capitalistica, su lavori che scontano flessibilità e intermittenza, come nel caso dei rider;

    il modello di business molto spesso si basa su un vantaggio competitivo ottenuto mettendo sotto pressione il costo del lavoro, con condizioni di lavoro precarie e senza diritti;

    i sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati basati su algoritmi stanno sostituendo man mano funzioni quali l'assegnazione dei compiti e delle istruzioni, la valutazione del lavoro e l'imposizione di sanzioni;

    in questo quadro, la digitalizzazione costringe da un lato a individuare nuovi diritti della persona e dall'altro a declinare in maniera diversa stessi diritti già in capo ai lavoratori, al fine di garantire la tutela della dignità della persona che lavora e l'accesso ai diritti applicabili in materia di lavoro e protezione sociale;

    la piattaforma, se è impresa, deve essere fatta rientrare, dunque, nella fattispecie del datore di lavoro, con la regolamentazione che ne consegue;

    nella gig economy la piattaforma digitale cessa di essere un mero intermediario che eroga solo il servizio della società dell'informazione, per fornire essa stessa il servizio che ne dipende grazie ai prestatori di manodopera che, a loro volta, sono di fatto suoi dipendenti;

    dopo la pandemia, i lavoratori delle piattaforme sarebbero addirittura 570 mila a dimostrazione che si tratta di un mercato in continua espansione, ancor di più in seguito alla crisi Covid;

    quest'attività lavorativa si colloca in una zona grigia tra il lavoro da freelance e quello da dipendente nonostante siano numerosi gli elementi di subordinazione, dall'obbligo di indossare l'uniforme aziendale, all'orario di lavoro concordato, turni prestabiliti, luoghi di partenza prefissati, compensi stabiliti unilateralmente dalla piattaforma, un rapporto di lavoro spesso continuativo, senza trascurare l'elemento del controllo a distanza operato mediante la geolocalizzazione costante e in tempo reale dell'operatore. Tutti elementi che evidenziano che i lavoratori sono sottoposti a una organizzazione del lavoro stabilita dall'azienda;

    per i lavoratori rider vengono meno tutta una serie di tutele economico-normative previsti sia dalla disciplina legale a livello nazionale e sia dai contratti collettivi nazionali del lavoro, per esempio: tutele in materia di salario, orario di lavoro, controllo, libertà sindacali, sciopero, indennità di lavoro e di malattia, sussidi di disoccupazione, congedi parentali e di maternità, invalidità, pensione, copertura per infortuni sul lavoro e indennità per malattie professionali;

    la mancata previsione di un orario di lavoro e la scelta, ricadente sul prestatore del se e quando lavorare e, perfino, di farsi sostituire in caso di impossibilità sopravvenuta per l'esercizio della prestazione di lavoro, non preclude la sussistenza del vincolo di subordinazione, che può essere sempre accertato, dato che, come ha ritenuto la Corte di cassazione, «la predisposizione e l'assoggettamento sono la descrizione del contenuto del rapporto, nel suo materiale svolgimento»;

    l'autodeterminazione del lavoratore di se e quando lavorare o di farsi sostituire non elimina il vincolo di subordinazione se, nel momento dell'esercizio dell'attività di lavoro, è accertata l'eterodirezione e l'etero-organizzazione della parte datoriale;

    inoltre l'app è di per se stessa uno strumento di eterodirezione nella disponibilità del titolare della piattaforma digitale;

    occorre dunque incentivare la contrattazione, anche con riferimento all'individuazione di salari e compensi equi, dignitosi e regolarmente corrisposti da prevedere in contratti e tariffari standardizzati e riconoscendo ai rider le stesse spettanze e tutele dei lavoratori subordinati anche in tema di malattia, ferie, maternità/paternità e accesso ai servizi di previdenza sociale,

impegna il Governo:

  nell'ambito dei percorsi di superamento del precariato e delle forme di lavoro flessibili ad avviare un percorso con le parti sociali finalizzato a definire lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, la prestazione di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici della «gig economy», prevedendo contemporaneamente il divieto di retribuire a cottimo, in tutto o in parte, le prestazioni di lavoro svolte tramite piattaforme, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro:

   a incentivare la contrattazione collettiva nazionale e decentrata, anche con riferimento all'individuazione di salari e compensi equi, dignitosi e regolarmente corrisposti da prevedere in contratti e tariffari standardizzati e riconoscendo ai rider le stesse spettanze e tutele dei lavoratori subordinati anche in tema di malattia, ferie, maternità/paternità e accesso ai servizi di previdenza sociale.
9/1238/114. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prestazione di servizi

diritto del lavoro

societa' di servizi