ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01195/015

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 116 del 08/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: MORFINO DANIELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2023
L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2023
SANTILLO AGOSTINO MOVIMENTO 5 STELLE 08/06/2023


Stato iter:
09/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 08/06/2023
FERRANTE TULLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 08/06/2023

PARERE GOVERNO IL 08/06/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/06/2023

RESPINTO IL 09/06/2023

CONCLUSO IL 09/06/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01195/015
presentato da
MORFINO Daniela
testo presentato
Giovedì 8 giugno 2023
modificato
Venerdì 9 giugno 2023, seduta n. 117

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del provvedimento in esame, intervenendo sull'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) che disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti, precisa che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione;

    la relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame «intende precisare la portata della disciplina vigente, specie con riferimento all'ambito di applicazione temporale della stessa» chiarendo che «la disciplina in materia di rifiuti non si applica ai fanghi prima del termine del processo di trattamento, comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle fasi di essiccamento, digestione anaerobica, compostaggio, qualora svolte all'interno del sito preposto alla depurazione dal medesimo soggetto gestore»;

    come noto, la vigente normativa, non prevede un «elenco» di materiali qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto costituenti «normale pratica industriale», dovendo comunque essere rimessa la valutazione del rispetto dei criteri indicati dall'art. 184-bis del decreto legislativo 152 del 2006 ad una analisi caso per caso, come anche precisato nell'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, ai sensi del quale «i requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze»;

    qualora detti fanghi non possano essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle norme di settore e non siano ancora rifiuti, sarà il produttore a dover stabilire se agli stessi possa essere attribuita la qualifica di sottoprodotto a seguito di una valutazione caso per caso nel rispetto dei criteri di cui al citato articolo 184-bis (sicurezza del riutilizzo, normale pratica industriale e requisiti di impiego e di qualità ambientale);

   considerato che,

    alla luce di quanto rilevato, la citata disposizione introdotta dall'articolo 9 non appare supportata da adeguate garanzie di tutela dell'ambiente e della salute in quanto potenzialmente elusiva della norma ambientale in materia di rifiuti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare, nel primo provvedimento utile, tutte le modifiche necessarie ad escludere potenziali rischi di danno ambientale e sanitario.
9/1195/15. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione dei rifiuti

sottoprodotto

trattamento dell'acqua