ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01112/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 96 del 03/05/2023
Firmatari
Primo firmatario: COLUCCI ALFONSO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/05/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDINO VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023


Stato iter:
04/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/05/2023
Resoconto COLUCCI ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 03/05/2023
Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 04/05/2023
Resoconto COLUCCI ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/05/2023

NON ACCOLTO IL 03/05/2023

PARERE GOVERNO IL 03/05/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/05/2023

DISCUSSIONE IL 04/05/2023

RESPINTO IL 04/05/2023

CONCLUSO IL 04/05/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01112/005
presentato da
COLUCCI Alfonso
testo presentato
Mercoledì 3 maggio 2023
modificato
Giovedì 4 maggio 2023, seduta n. 97

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 modifica le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, recante il Testo unico immigrazione, in particolare gli articoli 6, comma 1-bis (conversione in lavoro dei permessi di soggiorno per protezione speciale, cure mediche e calamità naturale), 19 (in materia di divieto di espulsione e respingimento per violazione della vita privata e famigliare e di permesso per cure mediche) e 20-bis (in materia di permesso per calamità naturale);

    in relazione alle ipotesi di riconoscimento della protezione speciale, l'articolo 7 elimina i requisiti e parametri previsti per il riconoscimento della protezione speciale per rischio di violazione della vita privata e familiare;

    in relazione alla possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno per protezione speciale, la norma crea una disparità di trattamento su identici titoli di soggiorno, in quanto i permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in titolo nell'ambito della procedura asilo o direttamente al Questore non potranno essere rinnovati per più di una volta e solo per la durata di un anno, mentre i permessi di soggiorno rilasciati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione in titolo relativi a domande comunque presentate con la normativa previgente potranno essere rinnovati finché ne ricorreranno i presupposti;

    in relazione ai casi pendenti innanzi alle commissioni territoriali per la protezione internazionale, la norma non chiarisce quale regime in materia di rinnovo si applica ai permessi per protezione speciale che verranno rilasciati in futuro;

    in relazione ai casi pendenti riguardanti la protezione speciale e i permessi di soggiorno per cure mediche e per calamità naturale, la disposizione non chiarisce quale regime si applichi in materia di conversione del titolo in motivi di lavoro;

    la disciplina transitoria così introdotta determina un'efficacia temporale differenziata delle nuove norme e comporterà per forza di cose azioni legali e contenziosi, l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 davanti al giudice e i migranti che non potranno comunque essere espulsi assumeranno uno status indefinito, a tutto svantaggio dell'interesse pubblico e del sistema Paese, anche in termini economici,

impegna il Governo:

   al fine di evitare contenziosi e scongiurare l'intasamento dei tribunali, ad escludere l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni introdotte e ad uniformarla in modo univoco verso tutti i casi pendenti – riguardanti i permessi per protezione speciale, per cure mediche e per calamità naturale – sia per il regime di rinnovo del titolo di soggiorno sia per il regime della conversione in motivi di lavoro, nel rispetto del principio di parità di trattamento sancito all'articolo 3 della Costituzione;

   ad individuare nuove modalità procedurali che assicurino la tutela del diritto alla vita privata e familiare dei cittadini stranieri, in ottemperanza agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano e con particolare riferimento all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, agli articoli 7 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 2, 3, 10, 29,30, 11 e 117 della Costituzione.
9/1112/5. Alfonso Colucci, Baldino, Morfino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto di soggiorno

asilo politico

politica migratoria