ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01112/028

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 96 del 03/05/2023
Firmatari
Primo firmatario: SCUTELLA' ELISA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/05/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLUCCI ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023
AURIEMMA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023
PENZA PASQUALINO MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023
RICCIARDI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023


Stato iter:
04/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/05/2023
MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 03/05/2023

PARERE GOVERNO IL 03/05/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/05/2023

RESPINTO IL 04/05/2023

CONCLUSO IL 04/05/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01112/028
presentato da
SCUTELLÀ Elisa
testo presentato
Mercoledì 3 maggio 2023
modificato
Giovedì 4 maggio 2023, seduta n. 97

   La Camera,

   premesso che:

    l'Unione Europea, e in particolare il Consiglio Europeo, ha più volte ribadito, da ultimo nelle conclusioni del Consiglio straordinario del 23 febbraio 2023, la volontà di rafforzare l'azione verso la prevenzione delle partenze irregolari e la perdita di vite umane, la riduzione della pressione sulle frontiere dell'UE e sulle capacità di accoglienza e la lotta contro i trafficanti e la tratta di essere umani;

    già nelle conclusioni dei Consigli Europei, tenutesi nell'ottobre 2018 e del dicembre dello stesso anno, nonché nei successivi vertici europei di giugno, ottobre e dicembre 2021, i Capi di Stato e di governo europei avevano evidenziato la necessità di rafforzare il contrasto alle reti di trafficanti di persone, intensificando la collaborazione con i paesi terzi in materia di indagine, arresto e perseguimento di soggetti dediti al traffico e alla tratta, nonché sostenere e incentivare i piani di azione con i paesi di origine e di transito dei migranti;

    la lotta al traffico di essere umani deve necessariamente unirsi a un'azione europea più coordinata nella gestione delle frontiere marittime e dei salvataggi in mare, con un'implementazione dei canali di ingresso regolari;

    l'articolo 7 del provvedimento in esame rivede la disciplina della protezione speciale, abrogando il terzo e quarto periodo dell'articolo 19 del Testo Unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 che concerne la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare;

    tali disposizioni, lontane dal produrre concreti effetti per contrastare le stragi in mare, si pongono in evidente contrasto con l'articolo 8 CEDU in ordine al diritto al rispetto della vita privata e familiare oltre che a numerosi obblighi internazionali andando a colpire i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese così come di quelle che vivono già in Italia;

    sebbene, infatti, la norma non preveda l'abolizione della protezione speciale in senso stretto, di fatto impedirà a molte persone di accedervi, facendo venire meno la maggior parte dei presupposti in virtù dei quali veniva ottenuta tale protezione;

    sempre con lo scopo di contrastare l'immigrazione irregolare, l'articolo 8 del provvedimento introduce nuove disposizioni penali, prevedendo la nuova fattispecie del reato di trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato con modalità tali da procurare, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più persone, sanzionando nello stesso modo condotte molto differenti fra loro;

    le modifiche introdotte dai suddetti articoli rischiano di inficiare il diritto di asilo costituzionalmente garantito da un lato e, dall'altro, l'effettiva perseguibilità del reato introdotto dal nuovo articolo 12-bis del Testo Unico dell'immigrazione,

impegna il Governo:

   ad approfondire gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte dagli articoli citati in premessa e a valutare la reintroduzione, nel primo provvedimento utile, di una disciplina pienamente rispettosa dei principi nazionali e internazionali in materia di protezione speciale, prevedendo strumenti finalizzati ad una completa tutela per tutti quanti necessitano di protezione;

   con riguardo alle operazioni di salvataggio in mare, a lavorare per un cambio di prospettiva che miri a considerare frontiere europee le frontiere marittime, in modo da assicurare una gestione più stabile e più solidale tra Stati Membri di coloro che arrivano nel territorio dell'Unione Europea dopo essere stati salvati in mare;

   a riferire comunque periodicamente nelle competenti sedi parlamentari circa gli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto in esame.
9/1112/28. Scutellà, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

mare

protezione della vita privata

controllo doganale