ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01089/022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 90 del 19/04/2023
Firmatari
Primo firmatario: CAPPELLETTI ENRICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/04/2023


Stato iter:
20/04/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/04/2023
Resoconto CAPPELLETTI ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 19/04/2023
SAVINO SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/04/2023

ACCOLTO IL 19/04/2023

PARERE GOVERNO IL 19/04/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/04/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/04/2023

CONCLUSO IL 20/04/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01089/022
presentato da
CAPPELLETTI Enrico
testo presentato
Mercoledì 19 aprile 2023
modificato
Giovedì 20 aprile 2023, seduta n. 91

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 45 del provvedimento in esame, ai commi da 2-quater a 2-octies, introdotti durante l'esame in Commissione in sede referente, prevede l'istituzione di un registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale;

    in particolare, il comma 2-quater prevede che il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2-quinquies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore. Il successivo comma 2-quinquies dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale-SIAN;

   considerato che:

    a livello mondiale, l'ultima relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) indica che la probabilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C va riducendosi, a meno che nei prossimi decenni non si abbia una diminuzione rapida e decisa delle emissioni globali di gas a effetto serra. La relazione dell'IPCC, realizzata nel 2022, afferma chiaramente che, in un'ottica di azzeramento netto delle emissioni di CO2 o di gas a effetto serra, non si può che ricorrere all'assorbimento del biossido di carbonio per controbilanciare le emissioni residue difficili da abbattere;

    la normativa europea sul clima impone dunque all'Unione europea di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. A tal fine occorre ridurre notevolmente le emissioni di gas a effetto serra e raggiungere entro il 2050 l'equilibrio tra emissioni inevitabili e assorbimenti nell'UE, con l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Per raggiungere tale obiettivo sia gli ecosistemi naturali che le attività industriali dovrebbero contribuire all'assorbimento dall'atmosfera di diverse centinaia di milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Nel piano d'azione per l'economia circolare del marzo 2020 la Commissione europea aveva già annunciato che avrebbe sviluppato un quadro efficace di certificazione al fine di incentivare la diffusione degli assorbimenti e aumentare la circolarità del carbonio, nel pieno rispetto degli obiettivi di biodiversità e inquinamento zero;

    a fine novembre 2022, la Commissione europea ha adottato una proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. La proposta promuoverà le tecnologie innovative di assorbimento del carbonio e le soluzioni sostenibili per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, contribuendo agli obiettivi dell'UE in materia di clima, ambiente e inquinamento zero, e migliorerà notevolmente la capacità dell'Unione di quantificare, monitorare e verificare gli assorbimenti. La Commissione darà la priorità alle attività che giovano in modo significativo alla biodiversità;

    per garantire la trasparenza e la credibilità del processo di certificazione, la proposta fissa norme per la verifica indipendente degli assorbimenti e disciplina il riconoscimento dei sistemi di certificazione di cui ci si può servire per dimostrare la conformità al quadro dell'UE. La proposta della Commissione passerà ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;

   rilevato che:

    l'articolo 4 della proposta di Regolamento stabilisce norme per la quantificazione del beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio rispetto a uno scenario di riferimento, mentre gli articoli 5, 6 e 7 fissano i criteri di qualità in materia di addizionalità, stoccaggio a lungo termine sostenibilità delle attività di assorbimento del carbonio. L'articolo 8 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano metodologie di certificazione specifiche per valutare il rispetto dei criteri di qualità. L'allegato I elenca gli elementi da includere in tali metodologie;

    l'articolo 9 individua gli elementi essenziali del processo di certificazione, che si articola in due fasi. Nella prima fase il gestore trasmette a un organismo di certificazione informazioni esaustive sull'attività di assorbimento del carbonio e sulla sua prevista conformità ai criteri di qualità. Dopo aver effettuato un controllo per verificare le dichiarazioni del gestore, l'organismo di certificazione stila una relazione sul controllo di certificazione e, se i criteri di qualità sono soddisfatti, rilascia un certificato. Successivamente, l'organismo di certificazione effettua un controllo di ricertificazione per verificare che l'attività di assorbimento del carbonio sia stata attuata correttamente e nel pieno rispetto dei criteri di qualità, e redige una relazione sul controllo di ricertificazione e un certificato aggiornato sulla base dei quali il sistema di certificazione rilascia e registra le unità di assorbimento del carbonio certificate. L'allegato II elenca le informazioni minime che devono figurare nel certificato;

    pertanto, l'istituzione di un registro nazionale dei crediti di carbonio appare utile per garantire maggiore trasparenza e uniformità al mercato volontario dei crediti di carbonio in Italia, ma a tal fine, si ritiene necessario che tale strumento sia coerente con i pilastri della proposta di Regolamento della Commissione europea previsti negli articoli precedentemente citati e, in particolare, che sia adeguato, già in fase di elaborazione, ai criteri individuati della Commissione europea per garantire la qualità e la comparabilità degli assorbimenti. Il registro dovrà fin da subito ammettere all'iscrizione solo assorbimenti che assicurino i quattro criteri di qualità (di seguito «QU.A.L.ITY») che indicano come garantire la quantificazione (QUantification), l'addizionalità (Additionality) e gli scenari di riferimento, lo stoccaggio a lungo termine (Long-term Storage) e la sostenibilità (sustainability),

impegna il Governo:

   ad assicurare che il Registro pubblico dei crediti di carbonio, di cui al comma 2-quater dell'articolo 45, sia adeguato ai criteri già individuati dalla Commissione europea nell'ambito della Proposta di Regolamento di cui si è detto in premessa, finalizzati a garantire la qualità e la comparabilità degli assorbimenti, nonché a prevedere la registrazione dei crediti anche per le diverse tecnologie prese in considerazione dalla Commissione europea;

   a garantire che le linee guida volte ad individuare i criteri e le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro pubblico dei crediti, adottate con decreto interministeriale, prevedano il riconoscimento di crediti solo nei casi di attività di assorbimento che garantiscano il rispetto dei criteri «QU.A.L.ITY»;

   a definire, nell'ambito del decreto che definisce le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati, procedure trasparenti volte ad attenuare il rischio che il processo di certificazione non sia in grado di rilevare gli assorbimenti di bassa qualità, che le attività di assorbimento del carbonio non producano effettivamente gli assorbimenti previsti e che la stessa attività sia certificata o lo stesso certificato sia utilizzato due volte.
9/1089/22. Cappelletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'ambiente

gas a effetto serra

inquinamento atmosferico