ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01780/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 266 del 20/03/2024
Firmatari
Primo firmatario: ZANELLA LUANA
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 20/03/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 20/03/2024
BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 20/03/2024
BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 20/03/2024
DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 20/03/2024
EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 20/03/2024
FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 20/03/2024
GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 20/03/2024
GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 20/03/2024
MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 20/03/2024
PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 20/03/2024


Stato iter:
20/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 20/03/2024
FERRO WANDA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 20/03/2024

PARERE GOVERNO IL 20/03/2024

RESPINTO IL 20/03/2024

CONCLUSO IL 20/03/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01780/007
presentato da
ZANELLA Luana
testo di
Mercoledì 20 marzo 2024, seduta n. 266

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, in commissione è emersa l'esigenza di rivedere le norme sull'ordinamento degli enti locali, in maniera particolare per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti;

    l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in conversione modifica l'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, elevando da due a tre il numero massimo di mandati consecutivi che possono essere svolti dai sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti ed eliminando qualunque limite di mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

    la previsione di un limite al numero dei mandati consecutivi degli organi di vertice degli enti territoriali – regionali e locali – si lega strettamente alla disciplina del sistema elettorale e, in particolare, alla previsione della loro elezione diretta quale «temperamento di sistema» (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2023);

    particolare rilevanza ha il comma 1 dell'articolo 51 della Costituzione nel tutelare il principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive nel temperare sia la concentrazione del potere sia il consolidamento di posizioni dominanti – derivanti dalla cristallizzazione della rappresentanza e al più lento ricambio degli organi di vertice – nonché, in generale, alla salvaguardia degli equilibri tra l'organo assembleare rappresentativo e l'organo di vertice, entrambi direttamente legittimati dal corpo elettorale;

    come affermato dalla Corte costituzionale «la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l'elezione diretta dell'organo di vertice dell'ente locale, a cui fa da ponderato contraltare – riflette una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali» (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2023);

    conseguentemente, un intervento sul limite dei mandati non può prescindere da una riflessione più ampia e comprensiva sul sistema di governo degli enti territoriali – regionali e locali;

    il decreto-legge in conversione – destinato a dettare disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 – è la sede impropria per la disciplina del numero dei mandati elettivi che possono essere ricoperti dai sindaci;

    si tratta, infatti, di una modifica che – incidendo in modo strutturale e sistematico sull'ordinamento di una grandissima parte dei comuni italiani e sul loro sistema – dovrebbe trovare collocazione nel quadro di una comprensiva revisione dell'ordinamento degli enti locali e della disciplina del loro sistema di governo, nonché – per le regioni – della legislazione quadro adottata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione,

impegna il Governo

ad avviare, in raccordo con il Parlamento, con la Conferenza delle regioni e con l'Anci, secondo una logica di ampia condivisione e collaborazione, un percorso di riforma volto a superare le criticità manifestatesi nel corso di questi anni e, più in generale, a migliorare la capacità rappresentativa e di governo di tali fondamentali livelli istituzionali, affrontando in tale sede anche la questione della ridefinizione del numero dei mandati consecutivi degli organi di vertice degli enti territoriali.
9/1780/7. Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

mandato elettivo

regime politico

elettorato