ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01780/016

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 266 del 20/03/2024
Firmatari
Primo firmatario: COLUCCI ALFONSO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/03/2024


Stato iter:
20/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 20/03/2024
FERRO WANDA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 20/03/2024

PARERE GOVERNO IL 20/03/2024

RESPINTO IL 20/03/2024

CONCLUSO IL 20/03/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01780/016
presentato da
COLUCCI Alfonso
testo di
Mercoledì 20 marzo 2024, seduta n. 266

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 1, a distanza di due anni dalla precedente modifica (articolo 3, legge 12 aprile 2022, n. 35), introduce una nuova disciplina in tema di mandato dei sindaci dei comuni con una popolazione fino a 15.000 abitanti: viene introdotto, infatti, il terzo mandato per i predetti amministratori e soppresso il limite di mandato per sindaci di comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, in luogo dei previgenti 3.000;

    il comma appare del tutto estraneo al titolo, non recando disposizioni urgenti né riferibili alle consultazioni elettorali (soltanto) dell'anno 2024; il tema è del tutto inopportuno, affrontato a ridosso delle consultazioni elettorali interessate e dovrebbe essere, altresì, estraneo ad un provvedimento d'urgenza;

    detto questo, preme ai firmatari rammentare il punto focale, la giurisprudenza in materia: partiamo dalla più recente, la sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2023, che introduce un principio generale di democrazia, in base al quale è comunemente riconosciuto che il limite ai mandati consecutivi dei sindaci – e, aggiungiamo noi firmatari, per analogia, anche agli altri organi monocratici, quali i Presidenti di regione – è stato pensato quale temperamento di sistema rispetto alla contestuale introduzione della loro elezione diretta; la Corte di cassazione nel 2021, la sentenza del 2012, un'altra sentenza nel 2007, un'altra ancora nel 2002, sempre nella stessa visione; la previsione del limite si presenta quale punto di equilibrio tra il modello dell'elezione diretta dell'organo esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona, sistema che può produrre effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione;

    alla luce di quanto sopra espresso,

impegna il Governo

ad astenersi da iniziative normative, affinché siano mantenuti i vigenti effetti impeditivi all'immediata ricandidatura dopo il secondo mandato consecutivo dei presidenti di regione, derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165, ferme restando le prerogative parlamentari.
9/1780/16. Alfonso Colucci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

privilegio

suffragio universale

comune