Legislatura: 19Seduta di annuncio: 266 del 20/03/2024
Primo firmatario: GIANASSI FEDERICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 20/03/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20/03/2024 LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20/03/2024 DI BIASE MICHELA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20/03/2024 ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20/03/2024 GNASSI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20/03/2024 GRAZIANO STEFANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20/03/2024 DE LUCA PIERO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 20/03/2024 FERRO WANDA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) DICHIARAZIONE VOTO 20/03/2024 Resoconto GIANASSI FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
NON ACCOLTO IL 20/03/2024
PARERE GOVERNO IL 20/03/2024
DISCUSSIONE IL 20/03/2024
RESPINTO IL 20/03/2024
CONCLUSO IL 20/03/2024
La Camera,
premesso che:
l'ordinamento nazionale da molto tempo (e nello specifico con la legge n. 142 del 1990 e con il decreto legislativo n. 29 del 1993 come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998) sancisce il principio di separazione negli enti locali tra attività di indirizzo spettante all'organo politico e attività gestionale di spettanza della dirigenza;
nonostante ciò molte pronunce hanno ricondotto la responsabilità degli amministratori, ed in particolare dei sindaci, entro la fattispecie del cosiddetto reato omissivo improprio ex articolo 40, secondo comma, anche dunque in caso di contestazione di violazione da parte dell'Ente delle regole tecniche il cui rigoroso rispetto però la legge attribuisce al corpo amministrativo titolare del potere gestionale (in tale senso, tra le altre, le sentenze della Cassazione, Sezione IV penale del 29 novembre 2005, n. 14180; Cassazione, sezione IV penale del 29 marzo 2016, n. 17010);
la giurisprudenza penale ha, dunque, spesso riconosciuto la responsabilità penale degli amministratori locali, che pure non hanno responsabilità gestionale che spetta al corpo amministrativo, in virtù dell'assegnazione di una posizione di controllo molto ampia in capo all'organo di governo;
fondamento giuridico di tale interpretazione è anzitutto l'articolo 50 del Testo unico degli Enti locali, ai sensi del quale il primo cittadino sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
le attuali norme del Testo unico sugli enti locali, in particolare gli articoli 50, 54 e 107, finiscono così per esporre a responsabilità gli amministratori locali anche in presenza di illegittimità tecniche, delle quali però per legge risponde il corpo tecnico-amministrativo;
appare, quindi, urgente in relazione agli amministratori locali un intervento normativo, coerente con le norme di legge che distinguono tra responsabilità politica e responsabilità amministrativa, e in particolare una revisione degli articoli 50, 54 e 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 al fine di chiarire e delimitare in modo netto il confine tra la responsabilità politica del sindaco, dei presidenti di provincia e degli amministratori locali e la responsabilità gestionale e tecnica che è in capo ai dirigenti dell'attività amministrativa,
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza, nell'ambito delle sue proprie prerogative, un provvedimento, in relazione a quanto espresso in premessa, che modifichi gli articoli 50, 54, 107 del Tuel in materia di competenze degli amministratori locali, al fine di:
prevedere che il sindaco, il presidente della Provincia e gli amministratori locali siano gli organi responsabili dell'indirizzo politico;
ribadire che i dirigenti delle amministrazioni locali siano i responsabili dell'attività amministrativa in virtù del potere gestionale loro assegnato dalla legge.
9/1780/15. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan, Gnassi, Graziano, De Luca.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):ente locale