ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01752-A/015

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 280 del 16/04/2024
Firmatari
Primo firmatario: DE BERTOLDI ANDREA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 16/04/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MATERA MARIANGELA FRATELLI D'ITALIA 16/04/2024
TESTA GUERINO FRATELLI D'ITALIA 16/04/2024
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 16/04/2024


Stato iter:
18/04/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 17/04/2024
Resoconto DE BERTOLDI ANDREA FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 18/04/2024
Resoconto SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/04/2024

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 17/04/2024

DISCUSSIONE IL 17/04/2024

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 17/04/2024

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/04/2024

ACCOLTO IL 18/04/2024

PARERE GOVERNO IL 18/04/2024

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/04/2024

CONCLUSO IL 18/04/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01752-A/015
presentato da
DE BERTOLDI Andrea
testo di
Martedì 16 aprile 2024, seduta n. 280

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto d'urgenza all'esame dell'Assemblea prevede una molteplicità di misure finalizzate a completare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e rappresenta, al contempo, un passaggio molto importante nel percorso di «messa a terra» degli interventi già disposti, in coerenza peraltro, con l'attività svolta dal Governo d'intesa con la Commissione europea;

    il provvedimento è stato significativamente perfezionato, a seguito di numerose proposte emendative approvate in sede referente, presentate sia dal Governo che dai Gruppi parlamentari sia di maggioranza che di opposizione, a testimonianza del clima di collaborazione e di unità svolto dal Parlamento per sostenere il sistema-Paese, nell'attuale contesto geo-economico internazionale complesso e difficile, che il Governo Meloni sta fronteggiando con grande attenzione e concretezza, attraverso le misure adottate nel corso della Legislatura;

    l'articolo 38, in particolare, che si compone di ventuno commi, istituisce e disciplina il piano «Transizione 5.0», dando attuazione all'investimento 15 della Missione 7 «REPowerEU» introdotta nel PNRR, che destina un ammontare di risorse pari a 6,3 miliardi di euro sotto forma di credito d'imposta, rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che, negli anni 2024 e 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici entro determinati limiti di spesa;

    più specificamente, la predetta misura che reca un'articolata disciplina con riferimento ai requisiti per ottenere le agevolazioni nei confronti dei soggetti interessati, subordina al comma 11, il riconoscimento del contributo alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con norma secondaria (decreto attuativo) che, rispetto all'ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:

     a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

     b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante;

    in particolare il decreto attuativo, secondo quanto previsto dal provvedimento, deve individuare i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni, ovvero quelli abilitati al rilascio delle certificazioni che comprendono, in ogni caso: gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;

    al riguardo, si evidenzia che la presente formulazione delle suesposte disposizioni esclude dalla certificazione dei requisiti previsti dall'articolo 38, (che com'è suindicato istituisce e disciplina il piano «Transizione 5.0») circa 600 mila professionisti iscritti all'albo di area tecnica, abilitati alla progettazione di edifici ed impianti appartenenti alla Rete delle professioni tecniche (Rpt);

    il sottoscrittore del presente atto di indirizzo rileva, in particolare, che i professionisti in precedenza richiamati, rappresentano iscritti nei relativi ordini e collegi professionali, che posseggono competenze ed esperienze di attività legate alle prestazioni energetiche e, pertanto, anche alle diagnosi energetiche, apprezzate e riconosciute in ambito nazionale;

    l'attività di certificazione ex ante ed ex post, prevista dal comma 11 dell'articolo 38 del provvedimento in esame, evidenzia altresì il sottoscrittore del presente atto di indirizzo, rappresenta una diagnosi energetica e che il soggetto deputato alla certificazione effettua prima e dopo l'intervento progettuale di miglioramento del rendimento energetico; la stessa, infatti, si effettua prima verificando la riduzione dei consumi energetici in base all'investimento pianificato ma anche successivamente, al fine di verificare l'effettiva realizzazione dell'investimento che abbia avuto come risultato l'efficientamento energetico previsto;

    la decisione legislativa di non considerare l'inclusione dei soggetti abilitati e qualificati, all'interno dei requisiti previsti dall'articolo 38, della «Transizione 5.0», rischia di determinare, pertanto, a giudizio della Rete delle professioni tecniche un'illegittima discriminazione tra professionisti esercenti attività già esistenti ovvero sovrapponibili nell'ordinamento a parità di conoscenze e competenze professionali, determinando un pregiudizio al mercato interno dei servizi professionali, nonché ai diritti dei consumatori tale da impedire e restringere la libera concorrenza all'interno del mercato interno dei servizi professionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, l'introduzione di una norma ad hoc, volta ad includere anche i tecnici abilitati alla progettazione di edifici o impianti, iscritti nei rispettivi ordini e collegi professionali, tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni individuati all'articolo 38, comma 11, lettere a) e b), nell'ambito dei requisiti che saranno individuati dal decreto attuativo, riportato in premessa, in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità.
9/1752-A/15. De Bertoldi, Matera, Testa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risparmio energetico

professioni tecniche

consumo d'energia