Legislatura: 19Seduta di annuncio: 280 del 16/04/2024
Primo firmatario: STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 16/04/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 16/04/2024 Resoconto STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA PARERE GOVERNO 17/04/2024 SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO) DICHIARAZIONE VOTO 17/04/2024 Resoconto STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
DISCUSSIONE IL 16/04/2024
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/04/2024
NON ACCOLTO IL 17/04/2024
PARERE GOVERNO IL 17/04/2024
DISCUSSIONE IL 17/04/2024
RESPINTO IL 17/04/2024
CONCLUSO IL 17/04/2024
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12, comma 11, reca disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS), volte a creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate che, in deroga ai divieti di aiuti di Stato dell'Unione europea, prevedono agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative per le imprese che vi operano;
le ZLS sono state previste dagli articoli 4, 5 e 5-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, disposizioni novellate varie volte e, da ultimo, con l'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, fino all'abrogazione degli articoli 4 e 5-bis e alla modifica dell'articolo 5 con il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
la disposizione introdotta con il decreto-legge in conversione è quindi volta a far salvo il testo degli articoli 5 e 5-bis del citato decreto-legge n. 91 del 2017 cui la legge di bilancio del 2018 rinvia, cristallizzando le norme vigenti al 2022;
la struttura di governance e il generale assetto di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative del citato decreto-legge n. 91 del 2017, dopo essere stato quasi interamente soppiantato in relazione alle 8 ZES attivate nel Sud Italia per presunte incapacità di stimolare investimenti, viene dunque riabilitato per favorire nuovi insediamenti produttivi nelle regioni del Nord Italia;
al contempo, come testimoniato anche dalle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 16, del decreto-legge in conversione, recante la sospensione dei termini dei procedimenti non ancora definiti e soggetti ad autorizzazione unica nella ZES per il Mezzogiorno, la Zona economica speciale unica per il Sud, introdotta con il citato decreto-legge n. 124 del 2023, stenta a decollare, manifestando perplessità e gravissime problematiche sotto diversi profili;
tali deficit, in più occasioni segnalati al Governo anche per mezzo di interrogazioni parlamentari, rischiano di paralizzare gli investimenti in essere e di dissuadere le imprese dalla presentazione di nuovi progetti di insediamento industriale e apertura di attività, rendendo completamente inefficace e inutile l'esistenza stessa della ZES Unica;
come dimostrato dall'istituzione delle ZLS al Nord e malgrado la frettolosa archiviazione dell'esperienza delle 8 ZES nelle regioni del Sud, il precedente modello organizzativo è ritenuto tuttora valido anche dall'attuale Esecutivo,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riformare la governance, le modalità organizzative, le agevolazioni fiscali e le semplificazioni amministrative della ZES Unica, ripristinando il medesimo modello adottato per le Zone logistiche semplificate.
9/1752-A/106. Stefanazzi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):abrogazione
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