Legislatura: 19Seduta di annuncio: 236 del 30/01/2024
Primo firmatario: TESTA GUERINO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 30/01/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MATERA MARIANGELA FRATELLI D'ITALIA 30/01/2024 CONGEDO SAVERIO FRATELLI D'ITALIA 30/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 30/01/2024 Resoconto ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 30/01/2024
PARERE GOVERNO IL 30/01/2024
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/01/2024
CONCLUSO IL 30/01/2024
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nell'ambito delle misure volte a tutelare i cittadini, prevede all'articolo 1 che non sono oggetto di recupero le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per le quali è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d'imposta sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del suddetto articolo 119;
in tale contesto, è anche riconosciuto ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo;
a tal riguardo, allo scopo di tutelare ulteriormente le famiglie meno abbienti, si ritiene necessario prevedere, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, che per la determinazione del quoziente familiare previsto dall'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sia applicato un coefficiente pari a 5 in presenza di figli con disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
inoltre, con il decreto-legge in esame viene operata una revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche, restringendo l'ambito oggettivo dell'agevolazione che viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
pur comprendendo la ratio sottesa a tale restrizione, appare, comunque, doveroso che sia lasciata aperta la possibilità di assicurare una più ampia tutela a favore di una categoria di cittadini che già vive in una situazione di obiettiva difficoltà;
in particolare, si ritiene necessario che all'esito di una complessiva valutazione degli impatti finanziari associati ai bonus edilizi, sia valutato se è possibile consentire ai nuclei familiari in cui è presente un soggetto in condizioni di disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di poter effettuare interventi edilizi volti ad abbattere le barriere architettoniche,
impegna il Governo:
a prevedere, con riguardo alla revisione delle disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 2, una disciplina volta a stabilire che per la determinazione del quoziente familiare di cui all'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sia applicato un coefficiente pari a 5 in presenza di figli con disabilità grave accertata;
con riguardo agli interventi edilizi relativi alle barriere architettoniche, a valutare la possibilità di introdurre misure volte a tutelare maggiormente i nuclei familiari dei contribuenti ove sia presente un soggetto in condizioni di disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
9/1630/9. Testa, Matera, Congedo.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):studio d'impatto
conseguenza economica
poverta'