Legislatura: 19Seduta di annuncio: 236 del 30/01/2024
Primo firmatario: RUBANO FRANCESCO MARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 30/01/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MAZZETTI ERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 30/01/2024
RITIRATO IL 30/01/2024
CONCLUSO IL 30/01/2024
La Camera,
considerato che:
il decreto in esame interviene sulla disciplina dei bonus edilizi al fine di regolamentare le fattispecie relative a interventi in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 2023. Sono sorti dubbi interpretativi in merito al fatto che l'invio della fattura al Sistema di interscambio (SdI) nei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (come novellato dall'articolo 12-ter, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019), cioè entro 12 giorni dalla sua emissione, possa determinare la decadenza del beneficio dell'agevolazione connessa ai bonus edilizi, pure in presenza di un pagamento e di una corrispondente emissione di fattura entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente;
la prassi dell'Amministrazione Finanziaria ha più volte specificato che se l'operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SdI con tale modalità, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 12 giorni potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (cfr. Circolari Agenzia delle entrate n. 13/2018, par. 1.5, n. 14/2019 par. 3.1, risposta ad interpello n. 528/2019.);
la ratio della norma (ribadita nella Circolare n. 14/2019 par 3.1) «è finalizzata a mantenere un principio di semplificazione e agevolazione per l'operatività dei soggetti passivi IVA obbligati ad emettere le fatture elettroniche via SdI ... anche in considerazione di possibili difficoltà tecniche momentanee di collegamento alla rete in fase di predisposizione o trasmissione dei file delle fatture», soprattutto se considerata in riferimento ai giorni a cavallo tra due periodi d'imposta; interpretazioni difformi da tali principi consolidati porterebbero a contenziosi che non potrebbero che vedere l'Agenzia delle entrate soccombente, comportando però incertezza, tempi di assenza e di conseguenza costi ingiustificati a danno di coloro che hanno seguito la consolidata prassi fiscale,
impegna il Governo
a chiarire che, per gli interventi oggetto e del presente provvedimento e più in generale per gli interventi edilizi per i quali la data del pagamento e quella della fatturazione sono essenziali per stabilire l'aliquota della detrazione spettate, si intendono riferite al 31 dicembre 2023 le fatture relative a pagamenti effettuati entro quella data, inviate al sistema di interscambio (SdI), entro i termini previsti dal comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9/1630/8. Rubano, Mazzetti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):fatturazione