Legislatura: 19Seduta di annuncio: 236 del 30/01/2024
Primo firmatario: GUERRA MARIA CECILIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 30/01/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PAGANO UBALDO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 30/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 30/01/2024 ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 30/01/2024 Resoconto PAGANO UBALDO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA DICHIARAZIONE GOVERNO 30/01/2024 Resoconto ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 30/01/2024
PARERE GOVERNO IL 30/01/2024
DISCUSSIONE IL 30/01/2024
RESPINTO IL 30/01/2024
CONCLUSO IL 30/01/2024
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, al comma 1, del presente provvedimento prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, per le quali – sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 – è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, tuttavia non vi è alcuna previsione specifica per i contribuenti che in luogo dell'esercizio dell'opzione hanno fruito o fruiranno della detrazione in dichiarazione dei redditi;
per evitare una palese disparità di trattamento è necessario parificare le due situazioni citate evitando il recupero della detrazione anche nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione in dichiarazione dei redditi;
durante l'esame del provvedimento in sede consultiva, in Commissione Bilancio, il rappresentante del Governo, ha confermato l'esistenza di questa discriminazione che fa salvi i crediti maturati da chi ha scelto per una delle due opzioni, mentre fa perdere il credito a chi voleva portarlo in detrazione, ha dichiarato la volontà di rivalutare il problema entro il prossimo mese di aprile, allo scopo di dare risposta anche a questi ultimi contribuenti a seguito di una più compiuta ricognizione dei costi dell'eventuale intervento,
impegna il Governo
a recuperare l'organicità normativa dando seguito a quanto annunciato in sede di esame consultiva del provvedimento in Commissione Bilancio ed intervenire entro il prossimo mese di aprile al fine di rimediare a una palese disparità di trattamento tra coloro per i quali non vi sarà recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche, perché hanno esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta a norma dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e coloro che hanno scelto di fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.
9/1630/7. Guerra, Ubaldo Pagano.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):detrazione fiscale