ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01627/196

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 220 del 29/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: TRANCASSINI PAOLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 29/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AMICH ENZO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2023
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 29/12/2023
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 29/12/2023
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2023


Stato iter:
29/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/12/2023
ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/12/2023

ACCOLTO IL 29/12/2023

PARERE GOVERNO IL 29/12/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/12/2023

CONCLUSO IL 29/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01627/196
presentato da
TRANCASSINI Paolo
testo di
Venerdì 29 dicembre 2023, seduta n. 220

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, comma 44, il differimento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (cosiddetta sugar tax) di cui all'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge 30 dicembre 2019, n. 160;

    l'imposta in commento, se applicata, determinerebbe un aumento medio del 28 per cento della pressione fiscale per litro di soft drink;

    per imprese e cittadini un incremento di tale entità non è sostenibile, anche per i riflessi inflattivi;

    il persistente clima di incertezza derivante dalle continue proroghe dell'entrata in vigore di questa nuova imposta e conseguente mancata cancellazione della stessa determina un dirottamento e/o rinvio di investimenti nel nostro Paese;

    si tratta di una imposizione fiscale che colpisce solo le bevande analcoliche, anche quando prive di zucchero, e non l'uso dello zucchero negli alimenti;

    non si tratta quindi della cosiddetta «Sugar tax» utilizzata in altri Paesi come leva fiscale collegata all'impiego di grammi di zucchero, ma di un'imposizione che penalizza un prodotto solo perché dolce («edulcorato»), anche se privo di calorie e quindi di impatto nutrizionale;

    in Italia non è necessaria una tassa sulle bevande zuccherate perché i consumi sono i più bassi in UE e in contrazione da oltre 10 anni (oltre il 25 per cento di litri in meno venduti nel Paese);

    in Italia, inoltre, le imprese hanno già tagliato il 41 per cento dello zucchero immesso sul mercato con le bibite senza ricorrere alle tasse ma attraverso più protocolli d'intesa con il Ministero della salute, a conferma della volontà del settore di contribuire responsabilmente a contrastare gli effetti di un consumo eccessivo di zuccheri, a favorire la moderazione e a diffondere stili di vita più salutari;

    oltre a non essere necessaria in Italia, questa imposta rischia di produrre gravi effetti economico-sociali; un recente studio di Nomisma stima una contrazione delle vendite del 16 per cento nel biennio successivo all'eventuale entrata in vigore della norma, 5.050 posti di lavoro a rischio, nonché minori forniture nella Filiera (-400 milioni di euro);

    il rinvio al 1° luglio 2024 della Sugar tax inserito nella legge di bilancio 2024 è un segnale importante per consumatori e imprese, ma sposta di pochi mesi gli effetti insostenibili per la filiera del made in Italy,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre i necessari interventi normativi per risolvere in modo definitivo lo stato di incertezza derivante dai continui rinvii dell'imposta di cui in premessa, così da permettere alle imprese di continuare ad innovare ed investire nel nostro Paese.
9/1627/196. (Testo modificato nel corso della seduta) Trancassini, Amich, Caretta, Ciaburro, Mollicone.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

commercializzazione

imposta di consumo

politica fiscale